Periodo di comporto: i diritti del personale di ruolo e precario

Tutto quello che devi sapere sul periodo di comporto per docenti e ATA: regole, calcoli e tutele previste dal CCNL Istruzione.

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2026 08:30
Periodo di comporto: i diritti del personale di ruolo e precario - Regole sulla malattia
Regole sulla malattia
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Il periodo di comporto rappresenta il limite temporale massimo di assenza per malattia garantito ai dipendenti scolastici. Comprendere le tutele contrattuali e gli obblighi di reperibilità è essenziale per salvaguardare il proprio posto di lavoro e il trattamento economico.

Il periodo di comporto nel comparto Istruzione: profili contrattuali e tutele

La disciplina delle assenze per malattia nel comparto scuola è regolata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), i quali stabiliscono diritti e doveri differenti per il personale a tempo indeterminato (di ruolo) e per quello a tempo determinato (non di ruolo), sia per i docenti che per il personale ATA. Di seguito si fornisce un’analisi dettagliata basata sulle fonti fornite.

1. Durata Massima delle Assenze per Malattia (Periodo di Comporto)

Il periodo di comporto rappresenta il limite massimo di assenze per malattia durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

  • Personale a tempo indeterminato (di ruolo) - Docenti e ATA
    Il personale di ruolo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi (corrispondenti a 548 giorni) nell’arco di un triennio. In casi di particolare gravità, è possibile richiedere un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza senza retribuzione, al solo fine di conservare il posto di lavoro.

  • Personale a tempo determinato (non di ruolo) - Docenti e ATA
    La durata del comporto per il personale non di ruolo varia in base alla tipologia di contratto:

    • Contratti per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno): Il personale ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 9 mesi in un triennio scolastico.

    • Contratti per supplenze brevi e saltuarie (stipulati dal Dirigente Scolastico): Il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, calcolati per ciascun anno scolastico e nei limiti della durata del contratto stesso.

2. Calcolo del Periodo di Comporto

Le modalità di calcolo del triennio di riferimento differiscono tra personale di ruolo e precario.

  • Personale di ruolo: Il calcolo viene effettuato “a ritroso” (cosiddetto triennio mobile). Si parte dall’ultimo episodio di malattia e si sommano tutte le assenze verificatesi nei tre anni precedenti a tale data.

  • Personale non di ruolo (con contratto annuale o fino al 30 giugno): Il triennio di riferimento non è mobile, ma decorre dalla data della prima assenza per malattia.

3. Comportamento e Obblighi del Dipendente in Malattia

Il dipendente assente per malattia è tenuto a rispettare una serie di obblighi per garantire la correttezza del rapporto con l’amministrazione.

  • Comunicazione dell’assenza: L’assenza per malattia deve essere comunicata all’istituto scolastico tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica. Per “inizio dell’orario di lavoro” si intende l’orario di apertura della scuola (es. ore 8:00) e non l’orario di servizio specifico del dipendente.

  • Certificazione medica: L’assenza deve essere giustificata da un certificato medico, che oggi viene trasmesso telematicamente dal medico curante all’INPS, il quale lo inoltra all’amministrazione di appartenenza.

  • Reperibilità: Il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale comunicato all’amministrazione per consentire le visite mediche di controllo.

  • Cambio di domicilio: Qualora il dipendente dimori in un luogo diverso da quello di residenza, deve darne immediata comunicazione all’amministrazione, precisando l’indirizzo di reperibilità.

  • Allontanamento durante le fasce di reperibilità: Se il dipendente deve allontanarsi per motivi giustificati (es. visite mediche, accertamenti specialistici), è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. Tali assenze devono essere documentate su richiesta.

4. Disciplina per Gravi Patologie

Il CCNL prevede una tutela rafforzata per i dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita o temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

  • Esclusione dal periodo di comporto: I giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle terapie e alle loro conseguenze certificate, sono esclusi dal calcolo del periodo di comporto.

  • Trattamento economico: Per tali giornate spetta l’intera retribuzione.

  • Applicabilità al personale precario: Queste disposizioni di maggior favore si applicano anche al personale a tempo determinato.

  • Requisiti e certificazione: Per usufruire di tali benefici, devono sussistere due requisiti: una patologia grave e la necessità di sottoporsi a terapie invalidanti. Entrambi devono essere certificati da una struttura sanitaria pubblica (ASL) o convenzionata. La documentazione medica, per consentire all’amministrazione di applicare il regime di favore, deve contenere la diagnosi e specificare la natura della terapia.

  • Esenzione dalla reperibilità: I dipendenti con gravi patologie che richiedono terapie salvavita sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali.

5. Fasce di Reperibilità e Trattamento Economico

  • Fasce di reperibilità: A seguito di una sentenza del TAR del Lazio e del conseguente messaggio INPS n. 4640/2023, le fasce orarie di reperibilità sono state unificate per tutti i dipendenti, pubblici e privati. Gli orari sono:

  • dalle 10:00 alle 12:00

  • dalle 17:00 alle 19:00

L’obbligo di reperibilità sussiste per tutti i giorni, inclusi i domenicali e i festivi.

Trattamento economico per malattia:

Personale di ruolo:

  • Primi 9 mesi: intera retribuzione fissa mensile.

  • Dal 10° al 12° mese: 90% della retribuzione.

  • Dal 13° al 18° mese: 50% della retribuzione.
    Per i primi 10 giorni di assenza si applica la cosiddetta “Trattenuta Brunetta”, che comporta la corresponsione del solo trattamento economico fondamentale, con esclusione della retribuzione accessoria, salvo eccezioni come ricovero ospedaliero o gravi patologie.

Personale non di ruolo (contratto annuale o fino al 30 giugno):

  • Primo mese: intera retribuzione.

  • Secondo e terzo mese: 50% della retribuzione.

  • Periodo restante (fino al 9° mese): conservazione del posto senza assegni.

Personale non di ruolo (supplenze brevi):

  • Retribuzione al 50% per un massimo di 30 giorni annuali.

6. Superamento del Periodo di Comporto

Le conseguenze del superamento del periodo massimo di assenza per malattia sono diverse a seconda del settore. Una volta superati i limiti massimi del periodo di comporto, l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Se il dipendente viene dichiarato permanentemente inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare domanda per essere utilizzato in altre mansioni. La mancata presentazione di tale domanda autorizza l’amministrazione a risolvere il rapporto di lavoro.

7. Cosa succede se un dipendente non viene trovato durante le sue fasce di reperibilità?

L’assenza ingiustificata del dipendente pubblico durante le fasce orarie di reperibilità per la visita medica di controllo comporta una serie di conseguenze, sia di natura economica che disciplinare. La normativa e la contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca delineano un quadro preciso di sanzioni e procedure.

1. Sanzioni Economiche

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale determina l’applicazione di sanzioni economiche progressive, che incidono direttamente sul trattamento economico di malattia del dipendente.

  • Prima assenza ingiustificata: Comporta la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. L’INPS non eroga l’indennità per un massimo di 10 giorni di calendario a partire dall’inizio dell’evento di malattia.

  • Seconda assenza ingiustificata: Se il dipendente risulta nuovamente assente a una seconda visita di controllo, la sanzione consiste nella riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo di malattia.

  • Terza assenza ingiustificata: In questo caso, l’indennità di malattia viene interrotta al 100% a partire dalla data della terza assenza.

È importante sottolineare che la decurtazione economica è una conseguenza automatica della violazione dell’obbligo di reperibilità e non una sanzione disciplinare in senso stretto.

2. Conseguenze Disciplinari

Oltre alle sanzioni economiche, l’assenza ingiustificata alla visita di controllo costituisce un’infrazione dei doveri del dipendente e può dare avvio a un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro (l’istituzione scolastica).

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, nel suo codice disciplinare, prevede sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni di servizio e per l’assenza ingiustificata dal servizio, fattispecie in cui può rientrare la mancata reperibilità. La giurisprudenza ha confermato che la violazione dell’obbligo di reperibilità costituisce una ragione autonoma e sufficiente non solo per la perdita del trattamento economico, ma anche per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, che possono arrivare fino al licenziamento nei casi più gravi.

La valutazione finale sulla validità della giustificazione e sull’eventuale avvio del procedimento disciplinare spetta esclusivamente al datore di lavoro.

3. Procedura in Caso di Assenza

Quando il medico fiscale non trova il dipendente al domicilio comunicato, si attiva una procedura specifica:

  1. Il medico lascia al dipendente un avviso di mancata visita, con l’invito a presentarsi a una visita ambulatoriale di controllo, di norma il giorno successivo non festivo.

  2. Il dipendente ha l’onere di giustificare la propria assenza al domicilio. La giustificazione deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza (la scuola) entro 15 giorni.

  3. Se il dipendente si presenta alla visita ambulatoriale e viene confermato lo stato di malattia, ciò non sana l’irregolarità dell’assenza al domicilio. La trattenuta dello stipendio viene comunque operata se l’assenza domiciliare non è stata adeguatamente giustificata.

4. Motivi di Giustificazione dell’Assenza

L’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità è considerata giustificata solo in presenza di motivi validi, che il dipendente ha l’obbligo di documentare rigorosamente. Tra i motivi riconosciuti rientrano:

  • Causa di forza maggiore: Un evento imprevedibile e inevitabile.

  • Visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici: L’assenza è giustificata se il dipendente dimostra che tali prestazioni non potevano essere effettuate in orari diversi da quelli delle fasce di reperibilità. La giurisprudenza richiede una prova rigorosa del carattere “indifferibile” della visita o del trattamento. Il CCNL prevede che l’assenza sia giustificata tramite l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria.

  • Situazioni che rendono necessaria e indifferibile la presenza del lavoratore altrove: Ad esempio, per prestare assistenza a un familiare.

Al contrario, non sono considerate giustificazioni valide circostanze come il guasto del campanello o il cambio di domicilio non comunicato tempestivamente all’amministrazione.

5. Casi di Esenzione dall’Obbligo di Reperibilità

Esistono specifiche circostanze in cui il dipendente è esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. In questi casi, l’amministrazione non dovrebbe richiedere la visita fiscale e, qualora avvenisse, l’eventuale assenza non comporterebbe sanzioni. Le principali cause di esenzione sono:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

  • Infortunio sul lavoro.

  • Malattie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio.

  • Stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Avv. Gianfranco Nunziata (Foro di Salerno)

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