Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, sono state introdotte importanti novità in materia di permessi per il personale ATA. In particolare, l’art. 68, comma 1, disciplina la fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo una modalità più flessibile, anche ad ore. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con un orientamento del 12 giugno 2025, ha fornito chiarimenti applicativi sulla possibilità per il personale ATA – incluso il titolare di incarico DSGA – di frazionare tali permessi. Di seguito, una ricostruzione organica e chiara della normativa e dei chiarimenti forniti.
Il diritto ai permessi ex Legge 104/1992 per il personale ATA
L’art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 sancisce che: “I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”. Tale previsione integra la normativa di legge, offrendo una modalità aggiuntiva di utilizzo del permesso a tutela della conciliazione tra vita professionale e assistenza al familiare disabile.
La doppia modalità di fruizione: giornaliera o oraria
L’ARAN, nel proprio orientamento del 12 giugno 2025, ha precisato che la clausola contrattuale non sostituisce quanto previsto dalla legge 104/1992, ma affianca alla modalità giornaliera quella oraria, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’assistenza al familiare.
Il lavoratore può pertanto scegliere tra due opzioni:
- Fruizione giornaliera: in cui si assenta per l’intera giornata lavorativa. In tal caso, si considera fruito uno dei tre giorni mensili previsti dalla legge, indipendentemente dalla durata dell’orario giornaliero di lavoro.
- Fruizione oraria: il dipendente può assentarsi solo per alcune ore della giornata, utilizzando il monte ore mensile messo a disposizione dal CCNL (fino a 18 ore mensili). Tale modalità può anche essere frazionata all’interno della stessa giornata (ad esempio, 1 ora al mattino e 3 ore al pomeriggio), in base alle esigenze personali e compatibilmente con l’organizzazione del servizio.
Permessi orari: condizioni e limiti
La fruizione oraria è possibile solo in alternativa al permesso giornaliero e deve avvenire nel rispetto del limite massimo di 18 ore mensili. Il lavoratore, nella richiesta, dovrà indicare le ore di assenza e fornire la documentazione necessaria che giustifichi la fruizione del beneficio per motivi di assistenza, come previsto dalla normativa. L’Amministrazione ha il compito di valutare la compatibilità delle assenze con le esigenze organizzative del servizio, fermo restando il diritto soggettivo del dipendente alla fruizione del permesso, nei limiti di legge e contratto.
Una flessibilità contrattuale a sostegno del diritto all’assistenza
La nuova disciplina contrattuale introdotta dal CCNL 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela del personale ATA che assiste familiari con disabilità grave. L’estensione della modalità oraria consente una gestione più flessibile dei tempi di lavoro e di assistenza, senza incidere negativamente su ferie, tredicesima o altri istituti contrattuali. È tuttavia fondamentale che le modalità di fruizione vengano concordate nel rispetto delle procedure previste e compatibilmente con le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, garantendo al contempo il diritto del lavoratore e il buon funzionamento del servizio.
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