Permessi Legge 104 per il personale ATA: chiarezza ARAN sul frazionamento orario
Permessi Legge 104 per ATA: ARAN chiarisce il frazionamento orario, consentendo flessibilità e fino a 18 ore mensili.


Recentemente, l'ARAN ha fornito importanti chiarimenti sull'accesso e le modalità di fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per il personale ATA, inclusi i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Una delle novità più significative riguarda la possibilità di usufruire di tali permessi in maniera frazionata nel corso della giornata lavorativa, offrendo maggiore flessibilità ai dipendenti.
Il contesto normativo dei permessi 104
La disciplina sui permessi della Legge 104/1992 per il personale ATA si fonda sull'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992, che riconosce il diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza a familiari con disabilità grave. A questa base legislativa si affianca ora una regolamentazione contrattuale che amplia le opzioni di fruizione. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, introduce un'alternativa alla fruizione giornaliera dei permessi. L'articolo 68, comma 1, del CCNL stabilisce che il personale ATA ha diritto a beneficiare di tre giorni mensili di permesso retribuito, oppure, in alternativa, di 18 ore mensili frazionabili. Questa previsione contrattuale non sostituisce la legge nazionale, ma la integra, rendendo la fruizione più versatile e adattabile alle diverse esigenze dei lavoratori.
Il chiarimento dell'ARAN sulla flessibilità oraria
L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), con l'orientamento applicativo n. 34587, ha risposto a un quesito comune: il personale ATA può utilizzare i permessi della Legge 104 in modo spezzato all'interno della stessa giornata (ad esempio, un'ora al mattino e tre ore al pomeriggio)? La risposta dell'ARAN è stata affermativa. Il CCNL del 2024 consente esplicitamente l'utilizzo orario dei permessi, fino a un massimo di 18 ore mensili. Questa modalità si aggiunge a quella tradizionale della fruizione giornaliera, offrendo una maggiore flessibilità.
Modalità di fruizione: giornaliera o oraria
Il lavoratore può scegliere tra due diverse modalità di utilizzo dei permessi 104:
- Modalità Giornaliera: Questa è la modalità prevista dalla legge originaria. Ogni giorno di assenza viene conteggiato come uno dei tre giorni mensili di permesso, indipendentemente dalla durata effettiva dell'orario di lavoro di quella giornata.
- Modalità Oraria: Grazie al CCNL 2024, i permessi possono essere fruiti, nella stessa giornata, in forma oraria. Il dipendente può suddividere le 18 ore mensili disponibili in più momenti della giornata lavorativa. Questa opzione è particolarmente utile quando l'esigenza di assistenza si presenta in fasce orarie specifiche e non per l'intera giornata. Ad esempio, un lavoratore che deve assistere un familiare solo al mattino o nel tardo pomeriggio può assentarsi solo per le ore necessarie, evitando di consumare un'intera giornata di permesso.
Permessi previsti dalla Legge 104/1992: compatibilità tra legge e contratto
L'ARAN ha chiarito che la previsione contrattuale non annulla quella legislativa, ma la integra, offrendo una scelta più articolata. Se il permesso è fruito per l'intera giornata senza attività lavorativa, si applica la disciplina legislativa. Al contrario, se si sceglie di assentarsi solo per alcune ore nello stesso giorno, si rientra nell'ambito della disciplina contrattuale, con il relativo limite orario mensile.
Impatto su ferie e tredicesima
Un aspetto importante confermato dal CCNL e dalla legge è che i permessi 104, sia giornalieri che orari, sono validi ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità. Ciò significa che, pur essendo assenze retribuite, non hanno un impatto negativo su questi diritti contrattuali.
Frazionamento nella stessa giornata: nessun limite normativo
Il punto più rilevante dell'interpretazione ARAN riguarda proprio la possibilità di utilizzare i permessi orari in modo spezzato all'interno della medesima giornata. L'Agenzia ha confermato che non vi sono limiti normativi a tale possibilità. Il lavoratore può quindi scegliere di usufruire di una parte delle ore al mattino e di un'altra parte al pomeriggio, nel rispetto del monte orario mensile complessivo. Questa flessibilità risponde alle reali esigenze delle famiglie che necessitano di supporto assistenziale in momenti non continui.
Permessi previsti dalla Legge 104 in sintesi
I chiarimenti dell'ARAN rappresentano un passo importante verso una maggiore flessibilità nella gestione dei permessi Legge 104 per il personale ATA. In sintesi, le principali novità sono:
- I permessi 104 per il personale ATA possono essere fruiti anche in modalità oraria frazionata all'interno della stessa giornata.
- Il CCNL 2024 consente fino a 18 ore mensili di permessi orari.
- È possibile scegliere tra permessi giornalieri o orari a seconda delle proprie necessità.
- La modalità oraria può essere suddivisa in più momenti all'interno della stessa giornata lavorativa.
- I permessi, sia giornalieri che orari, sono favorevoli ai fini del calcolo di ferie e tredicesima.
- L'ARAN ha confermato la piena legittimità della fruizione frazionata dei permessi.
Queste disposizioni mirano a conciliare al meglio le esigenze di assistenza dei lavoratori con i loro impegni professionali, promuovendo un ambiente lavorativo più inclusivo e supportivo.