Permessi orari per il personale scolastico: cosa prevede il contratto
Permessi orari per il personale scolastico: limiti, modalità di richiesta, recupero e trattenute secondo il CCNL e le norme vigenti.


Il personale scolastico, sia docente che ATA, può richiedere permessi orari per esigenze personali secondo quanto previsto dal CCNL vigente. Il contratto 2016-2018, all’articolo 1, comma 10, conferma la validità delle disposizioni precedenti, a condizione che siano compatibili con la normativa attuale e il D.Lgs. 165/2001. Tra queste rientrano i permessi brevi definiti dall’articolo 16 del CCNL 2006-2009, applicabili anche ai lavoratori a tempo determinato.
Limiti e condizioni per i permessi orari
Il contratto stabilisce regole precise per l’utilizzo dei permessi orari personale scolastico. I dipendenti non possono superare la metà dell’orario giornaliero. Per i docenti, il limite giornaliero è di due ore, con riferimento all’unità minima dell’ora di lezione. Le ore annue variano in base all’ordine di scuola: 18 per la secondaria, 24 per la primaria, 25 per l’infanzia. Il personale ATA può usufruire fino a 36 ore annue, sempre nel rispetto del limite giornaliero. Le richieste non richiedono motivazioni particolari, purché rientrino nelle esigenze personali del lavoratore.
Come vengono valutate le richieste dal dirigente scolastico
La concessione dei permessi orari per il personale scolastico dipende dalla compatibilità con le esigenze organizzative dell’istituto. Il dirigente scolastico valuta ogni richiesta senza indagare sulle motivazioni, ma tenendo conto dell'impatto sull’attività didattica o amministrativa. Per i docenti, il permesso si approva solo se altri colleghi possono coprire la classe. Il dirigente non può chiamare supplenti. Per il personale ATA, il DSGA può esprimere un parere e in caso di diniego il dirigente deve fornire una motivazione scritta.
Recupero delle ore e trattenute in busta paga
Chi usufruisce dei permessi orari personale scolastico deve recuperare le ore entro due mesi. I docenti possono farlo tramite supplenze o attività didattiche aggiuntive, preferibilmente nella classe di assegnazione. Il personale ATA concorda le modalità di recupero con il DSGA, sempre nei giorni lavorativi. Se il dipendente non recupera le ore, l’amministrazione applica una trattenuta proporzionale sulla retribuzione, a meno che l’assenza non derivi da cause oggettive come la malattia.