Permessi retribuiti personale ATA precario: diritti e novità contrattuali
Il quadro normativo dell'art. 35 CCNL Scuola su assenze per lutto, matrimonio e motivi personali per i supplenti a tempo determinato.
Il rinnovo del CCNL 2019/21 ha consolidato la disciplina dei permessi retribuiti personale ATA con contratto a termine. L'articolo 35 equipara, nei limiti della durata del rapporto, i diritti dei supplenti a quelli di ruolo, introducendo tutele specifiche per motivi familiari e personali.
Articolo 35 CCNL Scuola: l'equiparazione dei diritti per i supplenti
La gestione giuridica del personale scolastico non di ruolo trova il suo fondamento normativo nell'articolo 35 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Il testo contrattuale sancisce un principio fondamentale: al personale assunto a tempo determinato si applicano le medesime disposizioni previste per i colleghi a tempo indeterminato in materia di ferie, permessi e assenze, seppur con vincoli legati alla durata temporale del contratto stipulato.
Nello specifico contesto dei permessi per lutto, la normativa garantisce al dipendente precario il diritto a tre giorni di assenza retribuita per evento. Tale beneficio scatta in caso di decesso del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente stabile, di membri della famiglia anagrafica o di affini di primo grado. Un aspetto cruciale per la carriera del lavoratore è che tali giornate sono computate a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, non interrompendo la maturazione del punteggio nelle graduatorie.
Parallelamente, viene tutelato il diritto alla costituzione della famiglia tramite i permessi per matrimonio. Sia il personale ATA che quello docente ed educativo, anche se in regime di supplenza, possono fruire di 15 giorni consecutivi di congedo retribuito. La condizione imprescindibile è che la fruizione avvenga entro i limiti di durata del rapporto di lavoro in essere; anche in questa fattispecie, il periodo è valido ai fini dell'anzianità.
Novità sui permessi retribuiti personale ATA per motivi personali
Una delle modifiche più rilevanti introdotte dall'ultima tornata contrattuale riguarda l'estensione dei diritti per esigenze private. Precedentemente appannaggio quasi esclusivo del personale di ruolo, ora anche il personale ATA a tempo determinato può accedere a permessi specifici, a patto di rientrare in determinate tipologie contrattuali.
La norma distingue nettamente tra le diverse tipologie di supplenza. Il diritto a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari è riservato esclusivamente ai lavoratori con contratto annuale (scadenza 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (scadenza 30 giugno). Per attivare tale istituto, il dipendente deve presentare apposita domanda, supportata da idonea documentazione o, in alternativa, da autocertificazione.
È fondamentale sottolineare una specificità gestionale che differenzia il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dai docenti: per il solo personale ATA, questi tre giorni possono essere fruiti anche in modalità frazionata, ovvero ad ore, permettendo una maggiore flessibilità nella conciliazione vita-lavoro. Questa opzione non è invece prevista per i docenti, vincolati alla fruizione giornaliera per garantire la continuità didattica.
Domande Frequenti sui permessi ATA (FAQ)
I supplenti brevi hanno diritto ai 3 giorni per motivi personali? No, l'art. 35 specifica che i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari spettano solo al personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. I supplenti brevi possono fruire di permessi non retribuiti o ferie, a seconda delle necessità e della discrezionalità del Dirigente Scolastico.
Il permesso per matrimonio deve iniziare il giorno delle nozze? Non necessariamente, ma deve essere fruito in occasione dell'evento e, soprattutto, i 15 giorni devono essere consecutivi e ricadere interamente all'interno del periodo di vigenza del contratto di lavoro.
Come si giustificano i motivi personali? Il CCNL prevede che i motivi personali o familiari possano essere documentati anche mediante autocertificazione. Non è richiesto che il Dirigente Scolastico valuti il merito della motivazione, ma solo la correttezza formale della richiesta.