Un lavoratore facente parte del Personale ATA, precario con 3 anni di servizio alle spalle, non potrร essere assunto con un regolare contratto a tempo indeterminato, nonostante siano disponibili molti posti in organico di diritto.
Corte di Cassazione: โanche in presenza di posti liberi in organico di diritto, non bastano le tre annualitร di servizio del Personale ATA per lโassunzione in ruoloโ, si seguirร la graduatoria
Questa lโautorevole parere scritto nero su bianco nella sentenza della Corte di Cassazione a seguito del ricorso di un lavoratore facente capo al Personale ATA. Ai fini dellโassunzione รจ necessaria lโautorizzazione del MEF, in quanto il MIM (Ministero dellโIstruzione e del Merito) รจ un dicastero senza portafoglio.
Lโargomento, tanto discusso, viene ripreso in queste ore dal quotidiano Italia Oggi. La sentenza conclude un lungo iter iniziato dopo che un lavoratore precario Ata aveva chiesto, oltre al risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine, anche la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale istanza di assunzione da parte del lavoratore era stata avanzata in ragione della disponibilitร di posti nellโorganico di diritto, oltre alla sua utile posizione in graduatoria permanente della Provincia interessata.
Secondo quanto riportato nel pezzo dellโorgano di stampa prima citato โla Corte di Cassazione, intervenuta dopo lโappello che aveva giร stabilito il risarcimento del โdanno comunitarioโ, in quanto idoneo a cancellare le conseguenze dellโabusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha stabilito che il ricorso รจ infondatoโ.
Il dispositivo della Corte di Cassazione ha evidenziato che lโindizione dei concorsi annuali รจ finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze.
Occorre lโemanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con il MFP e MEF
La Corte di Cassazione ricorda anche le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, le quali prevedono che โlโavvio delle procedure concorsuali รจ subordinato allโemanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dellโeconomia e delle finanzeโ.
Pertanto, la presenza di posti vacanti nellโorganico di diritto non giustifica in automatico lโassunzione in ruolo del lavoratore. Per tale scopo infatti occorre necessariamente lโespressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e lโindividuazione, per mezzo del decreto ministeriale, delle posizioni alle quali lโautorizzazione medesima si riferisce.
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