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Personale ATA, respinto ricorso assunzione in ruolo con 3 anni servizio

Personale ATA con tre anni di servizio: la Cassazione nega il diritto di essere assunto in ruolo nonostante la diponibilitร  di posti in organico di diritto

Un lavoratore facente parte del Personale ATA, precario con 3 anni di servizio alle spalle, non potrร  essere assunto con un regolare contratto a tempo indeterminato, nonostante siano disponibili molti posti in organico di diritto.

Corte di Cassazione: โ€œanche in presenza di posti liberi in organico di diritto, non bastano le tre annualitร  di servizio del Personale ATA per lโ€™assunzione in ruoloโ€, si seguirร  la graduatoria

Questa lโ€™autorevole parere scritto nero su bianco nella sentenza della Corte di Cassazione a seguito del ricorso di un lavoratore facente capo al Personale ATA. Ai fini dellโ€™assunzione รจ necessaria lโ€™autorizzazione del MEF, in quanto il MIM (Ministero dellโ€™Istruzione e del Merito) รจ un dicastero senza portafoglio.

Lโ€™argomento, tanto discusso, viene ripreso in queste ore dal quotidiano Italia Oggi. La sentenza conclude un lungo iter iniziato dopo che un lavoratore precario Ata aveva chiesto, oltre al risarcimento danni per illegittima reiterazione dei contratti a termine, anche la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale istanza di assunzione da parte del lavoratore era stata avanzata in ragione della disponibilitร  di posti nellโ€™organico di diritto, oltre alla sua utile posizione in graduatoria permanente della Provincia interessata.

Secondo quanto riportato nel pezzo dellโ€™organo di stampa prima citato โ€œla Corte di Cassazione, intervenuta dopo lโ€™appello che aveva giร  stabilito il risarcimento del โ€˜danno comunitarioโ€™, in quanto idoneo a cancellare le conseguenze dellโ€™abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha stabilito che il ricorso รจ infondatoโ€.

Il dispositivo della Corte di Cassazione ha evidenziato che lโ€™indizione dei concorsi annuali รจ finalizzata alla formazione delle graduatorie permanenti, dalle quali si attinge anche per il conferimento delle supplenze.

Occorre lโ€™emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in concerto con il MFP e MEF

La Corte di Cassazione ricorda anche le disposizioni del Testo unico del pubblico impiego, le quali prevedono che โ€œlโ€™avvio delle procedure concorsuali รจ subordinato allโ€™emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dellโ€™economia e delle finanzeโ€.

Pertanto, la presenza di posti vacanti nellโ€™organico di diritto non giustifica in automatico lโ€™assunzione in ruolo del lavoratore. Per tale scopo infatti occorre necessariamente lโ€™espressa autorizzazione a procedere alle assunzioni e lโ€™individuazione, per mezzo del decreto ministeriale, delle posizioni alle quali lโ€™autorizzazione medesima si riferisce.

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