Punteggio continuità docenti: chiarimenti su mobilità e graduatoria interna per i sovrannumerari
Norme e criteri per il calcolo del punteggio di continuità dei docenti nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna di istituto.
Il calcolo del punteggio di continuità per i docenti rappresenta un elemento cruciale per la mobilità docenti e la corretta formulazione della graduatoria interna istituto. Comprendere come maturano questi punti è fondamentale per gestire la propria carriera scolastica in modo consapevole e senza errori di valutazione.
Come funziona il punteggio continuità docenti
La continuità di servizio viene riconosciuta ai docenti che prestano servizio ininterrottamente nella medesima scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Sebbene il concetto base sia identico, le modalità di assegnazione dei punti variano significativamente tra le procedure di trasferimento e quelle legate alla graduatoria d'istituto.
Differenze tra mobilità e graduatoria interna
Le divergenze principali risiedono nei tempi di maturazione e nell'entità del punteggio assegnato:
Mobilità (trasferimenti): il punteggio si attiva solo dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di titolarità. Vengono assegnati 4 punti per ogni anno entro il primo quinquennio e 6 punti per ogni anno successivo.
Graduatoria interna di istituto: il riconoscimento inizia dopo il primo anno di servizio. Il calcolo prevede 5 punti per ogni anno entro il quinquennio e 6 punti per ogni anno dal sesto in poi. In questa sede è valutabile anche la continuità nel comune di servizio, sebbene non sia cumulabile con quella nella scuola per il medesimo anno.
Casi di esclusione: l'assegnazione provvisoria
Un dubbio frequente riguarda il servizio prestato in assegnazione provvisoria. Poiché tale istituto non conferisce la titolarità nella scuola in cui si presta servizio, l'anno trascorso non può essere conteggiato nel calcolo della continuità. La titolarità rimane infatti nella sede precedente fino all'ottenimento di un trasferimento definitivo.
Ad esempio, se un docente ottiene un trasferimento nel 2022/23 dopo un anno di assegnazione provvisoria nella stessa sede, il conteggio della continuità partirà esclusivamente dall'anno dell'ottenimento della titolarità (2022/23).