Torna il Reddito di Libertà, una misura economica pensata per sostenere concretamente le donne vittime di violenza in condizioni di povertà. L’iniziativa, promossa dall’INPS e attiva a partire dal 12 maggio, prevede un contributo mensile di 500 euro per un anno, finalizzato a garantire l’autonomia abitativa, il reinserimento sociale e lavorativo, e a supportare il percorso educativo dei figli minori eventualmente presenti. Il sostegno è rivolto a chi è stato preso in carico da centri antiviolenza riconosciuti e dai servizi sociali territoriali.
La misura si inserisce tra gli strumenti concreti a tutela dei diritti e della dignità delle donne, offrendo un aiuto reale nei percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza. In questo articolo vengono riepilogati i requisiti, le modalità di presentazione della domanda e le novità previste per l’anno in corso.
Cos’è il Reddito di Libertà
Il Reddito di Libertà è un contributo economico straordinario pari a 500 euro mensili per un massimo di 12 mesi, istituito per sostenere le donne vittime di violenza che si trovano in situazioni di difficoltà economica. L’obiettivo è favorire l’autonomia personale e abitativa delle beneficiarie, oltre a supportare il percorso scolastico e formativo di eventuali figli minori.
A chi è destinato
Il contributo è riservato alle donne:
- residenti in Italia;
- in possesso della cittadinanza italiana, europea, oppure extracomunitarie con:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso per protezione speciale;
- carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini UE;
- riconosciute come rifugiate politiche o beneficiarie della protezione sussidiaria.
Possono accedervi le donne prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, anche senza figli o con figli minori, e in condizioni di povertà.
Esenzione fiscale e cumulabilità
Il Reddito di Libertà è completamente esente da imposte e può essere cumulato con altri strumenti di sostegno al reddito come:
- Assegno di inclusione,
- NASpI,
- DIS-COLL,
- Cassa Integrazione,
- e altre misure analoghe.
Come presentare la domanda
Le domande possono essere inviate a partire dal 12 maggio 2025 esclusivamente tramite i Comuni di riferimento, ossia quelli dove è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, indipendentemente dalla residenza o domicilio della richiedente. La richiesta deve essere compilata utilizzando il modulo SR208 – “Domanda Reddito di Libertà”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito ufficiale dell’INPS.
Due attestazioni sono obbligatorie:
- Il centro antiviolenza deve certificare il percorso di emancipazione intrapreso;
- Il servizio sociale professionale deve attestare lo stato di bisogno economico della richiedente, derivante da una situazione straordinaria o urgente.
Criteri di accoglimento
Le domande verranno accolte secondo l’ordine cronologico di invio (data e ora) e nei limiti delle risorse disponibili a livello regionale. In caso di mancata accettazione per esaurimento fondi, sarà possibile presentare una nuova domanda a partire dal 1° gennaio 2026.
Le domande inviate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, rimarranno valide fino al 31 dicembre 2025, purché vi siano risorse disponibili.
La fase transitoria
L’INPS ha chiarito che tutte le domande ripresentate nel periodo dal 5 marzo al 18 aprile 2025, durante la cosiddetta fase transitoria, sono già state elaborate e le interessate hanno ricevuto l’esito in base ai dati disponibili in procedura. Anche le domande non accolte per mancanza di fondi regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e mantengono la priorità rispetto alle nuove domande presentate nel corso dell’anno.
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