Responsabilità della scuola per carenza di vigilanza: la sentenza che fa discutere

Una sentenza condanna l'istituto per carenza di controllo evidenziando i rischi legati a un quarto d'ora senza insegnanti in aula.

03 dicembre 2025 08:30
Responsabilità della scuola per carenza di vigilanza: la sentenza che fa discutere - Giudice con la bilancia in mano
Giudice con la bilancia in mano
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Una recente sentenza chiarisce i confini della responsabilità della scuola quando gli alunni restano soli in classe. I giudici hanno sanzionato un istituto per carenza di vigilanza a seguito di una lite finita male. Lasciare gli studenti senza guida per quindici minuti ha favorito un grave infortunio all’occhio, confermando che la presenza di un adulto è determinante per la sicurezza.

La dinamica dell'aggressione e la decisione dei giudici

La vicenda trae origine da un episodio avvenuto in una prima superiore, dove una classe è rimasta senza sorveglianza per circa un quarto d’ora subito dopo la ricreazione. In questo lasso di tempo, quello che era iniziato come un banale lancio di bottigliette d'acqua si è trasformato in uno scontro fisico, culminato con un pugno al volto che ha causato una lesione permanente allo studente colpito.

La Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza n. 462/2025, ha stabilito che l'istituto scolastico è responsabile per non aver garantito la necessaria sicurezza agli alunni. Secondo i magistrati, la "finestra" temporale priva di copertura docente ha creato le condizioni ideali per l'escalation della violenza, configurando una lacuna organizzativa evidente.

La presenza di un insegnante o di un collaboratore scolastico avrebbe potuto disinnescare il conflitto sul nascere, impedendo che lo scherzo degenerasse in tragedia. Per questo motivo, la Corte ha respinto la tesi della scuola che invocava il "caso fortuito", ovvero l'imprevedibilità dell'evento, giudicando invece il rischio di comportamenti incontrollati come prevedibile in assenza di un adulto.

Il dovere di sorveglianza e l'articolo 2048 del codice civile

Il fondamento giuridico della decisione risiede nell'articolo 2048 del Codice Civile, che pone a carico dei precettori una presunzione di responsabilità per i danni causati dagli studenti sotto la loro tutela. La scuola può liberarsi da tale accusa solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a impedire il fatto, una prova che in questo caso non è stata fornita.

Sebbene la giurisprudenza riconosca che l'intensità del controllo possa diminuire con l'aumentare dell'età degli alunni, ciò non autorizza a lasciare scoperta la classe nei momenti critici. Il rientro dall'intervallo o il cambio dell'ora rappresentano fasi delicate in cui il dovere di vigilanza deve rimanere alto, anche per ragazzi di 14 o 15 anni.

L'assenza prolungata del docente ha impedito un intervento tempestivo che avrebbe evitato le gravi conseguenze fisiche e patrimoniali per il ragazzo ferito. I giudici hanno sottolineato come l'istituto debba garantire procedure chiare per coprire i vuoti di sorveglianza, documentando le turnazioni del personale e le modalità di gestione degli spazi comuni e delle aule.

Ripartizione delle colpe e ruolo dell'assicurazione

La sentenza non attribuisce la colpa esclusivamente all'istituto, ma delinea un quadro di responsabilità concorsuale che coinvolge tutti gli attori della vicenda. La decisione conferma la ripartizione già individuata in primo grado, che tiene conto del comportamento attivo dei ragazzi e del ruolo educativo delle famiglie.

Ecco come è stato suddiviso l'addebito per il risarcimento del danno:

  • Amministrazione scolastica (30%): per la mancata sorveglianza durante il cambio d'ora.

  • Autore del pugno e genitori: per la quota prevalente, legata all'aggressione fisica e alla culpa in educando.

  • Studente danneggiato: per una parte minoritaria, avendo contribuito ad alimentare la lite reagendo alle provocazioni.

Un aspetto rilevante riguarda la copertura finanziaria del risarcimento dovuto dalla scuola. La Corte ha precisato che la compagnia assicurativa deve tenere indenne l'amministrazione per l'intera somma, operando nell'ambito della responsabilità civile verso terzi e rispettando i massimali previsti dalla polizza stipulata dall'istituto.

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