Responsabilità scolastica e infortuni: il Tribunale di Bari condanna la scuola per omessa vigilanza
L’amministrazione risponde della responsabilità scolastica se non predispone controlli adeguati durante gli spostamenti degli alunni.
Un recente pronunciamento giudiziario ha riportato l'attenzione sulla responsabilità scolastica in merito agli infortuni che avvengono all'interno dei plessi durante i momenti di transizione tra le lezioni. Il caso riguarda un incidente avvenuto in un liceo, dove uno studente ha riportato una frattura nasale a seguito di uno scontro accidentale con un coetaneo durante il cambio dell'ora, portando alla condanna dell'amministrazione per la mancata sorveglianza dei minori.
Responsabilità scolastica: la natura della colpa nella sorveglianza
La responsabilità scolastica non può essere esclusa semplicemente invocando l'imprevedibilità di un gesto o la natura accidentale di uno scontro tra studenti. La sentenza n. 2762/2026 del Tribunale di Bari ribadisce che l'istituto deve fornire prova di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa e disciplinare idonea a scongiurare pericoli. La mancanza di un docente o di un sistema di controllo strutturato configura una negligenza evidente, richiamando la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile per chi ha il dovere di vigilanza sui soggetti affidati. La giurisprudenza conferma che la scuola deve dimostrare un'organizzazione proattiva per evitare il risarcimento dei danni.
Organizzazione interna e carenze del personale
Il caso analizzato evidenzia gravi lacune logistiche in una sede provvisoria, dove i tempi di spostamento del personale erano dilatati a causa di lavori di manutenzione. La presenza di una sola collaboratrice scolastica per la sorveglianza di quattro diverse aule è stata giudicata del tutto insufficiente dal magistrato per garantire un controllo efficace. Non essendo stata prodotta alcuna prova liberatoria consistente in ordini di servizio scritti o protocolli di sicurezza per il cambio d'ora, il Ministero è stato ritenuto colpevole di omessa vigilanza. Questo vuoto gestionale ha impedito un intervento tempestivo, rendendo inevitabile l'accertamento della responsabilità per il danno subito dall'alunno.
Risarcimento e criteri di valutazione
Per il calcolo del risarcimento, il giudice ha valutato un danno biologico permanente del tre per cento, applicando i valori monetari aggiornati delle tabelle di Milano. La cifra complessiva supera i settemila euro e include le somme per la responsabilità civile che la compagnia assicurativa dovrà rifondere all'amministrazione scolastica.
Indennizzo per l'invalidità permanente riscontrata dal perito.
Ristoro per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale.
Pagamento delle spese legali a carico del Ministero soccombente. La sentenza sottolinea l'importanza di una gestione oculata dei rischi interni agli istituti per prevenire lesioni fisiche e contenziosi giudiziari onerosi.