Sassi contro la prof: il TAR conferma la bocciatura

Il TAR del Lazio respinge il ricorso di una famiglia contro la bocciatura del figlio in prima media: insufficienze gravi, lanci di sassi e registro ignorato.

28 agosto 2025 17:04
Sassi contro la prof: il TAR conferma la bocciatura - TAR Lazio
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Un lancio di sassi contro una docente, linguaggio offensivo verso i compagni e gravi insufficienze in tutte le discipline. Ma anche genitori che non hanno mai consultato il registro elettronico e hanno rifiutato lo sportello psicologico gratuito offerto dalla scuola. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato contro la bocciatura, riconoscendo la legittimità della decisione del Consiglio di Classe.

Le motivazioni della scuola

Il caso nasce dalla deliberazione del Consiglio di Classe che ha stabilito la permanenza dell’alunno in prima media. La scuola ha evidenziato come gli esiti didattici fossero “particolarmente insoddisfacenti” con gravi e diffuse insufficienze, tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal programma. Il collegio docenti ha ritenuto che la ripetizione dell’anno fosse lo strumento più adeguato per consentire il recupero delle lacune, sottolineando le potenzialità non espresse durante il percorso scolastico.

Oltre alle difficoltà di apprendimento, l’Amministrazione ha segnalato episodi comportamentali rilevanti, tra cui linguaggio scurrile verso le compagne, disturbo continuo delle lezioni e persino un lancio di sassi che aveva colpito una docente. L’istituto aveva inoltre attivato uno sportello psicologico gratuito, ma i genitori si erano opposti alla partecipazione del figlio, privandolo di un ulteriore sostegno.

Le contestazioni dei genitori

La famiglia ha presentato ricorso al TAR sostenendo che mancasse una comunicazione tempestiva del calo di rendimento e che non fossero state predisposte adeguate strategie di supporto personalizzato. Inoltre, ha accusato il Consiglio di Classe di aver dedicato un tempo troppo esiguo alle valutazioni e di non aver motivato in modo sufficiente il provvedimento di bocciatura.

Il TAR ha però ritenuto infondate tutte le doglianze. L’istituto ha dimostrato che il registro elettronico era regolarmente consultabile, che i genitori erano stati più volte convocati e che erano stati organizzati pomeriggi di assistenza allo studio gratuiti, ai quali la famiglia non aveva mai aderito. Significativa la sottolineatura dei giudici: “non vi è alcuna documentazione consegnata dalla famiglia, né richiesta di un percorso personalizzato”, inclusa l’assenza di richieste per un Piano Didattico Personalizzato.

La decisione del TAR

Con l’ordinanza n. 04361/2025, pubblicata il 7 agosto, il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare, rilevando che il ricorso “non risulti assistito dal necessario fumus boni iuris”, cioè dalla parvenza di fondatezza giuridica. I giudici hanno ritenuto che la deliberazione di non ammissione fosse né illegittima né illogica, ma supportata dai presupposti normativi.

Il riferimento è al Decreto Legislativo n. 62/2017, che consente la bocciatura “in via eccezionale e comprovata da specifica motivazione” in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento. Nel caso in esame, il TAR ha riconosciuto la presenza di insufficienze diffuse e gravi e ha considerato sufficiente il tempo di discussione in sede di scrutinio, pari ad almeno 40 minuti. La decisione ha confermato l’autonomia didattica e valutativa delle scuole, ribadendo l’importanza di motivazioni chiare e documentate.

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