Sentenza del TAR Salerno: stop alla promozione senza aggiornamento PEI

Il Tribunale di Salerno ordina l'annullamento dello scrutinio di un alunno con autismo grave a causa del mancato aggiornamento PEI obbligatorio.

19 marzo 2026 17:00
Sentenza del TAR Salerno: stop alla promozione senza aggiornamento PEI - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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La recente sentenza del TAR Campania interviene sulla scuola primaria, annullando lo scrutinio di un alunno con autismo. I giudici hanno stabilito che l'aggiornamento PEI rappresenta un passaggio fondamentale e vincolante prima di decidere sulla promozione o sulla ripetenza, specialmente in presenza di nuove diagnosi cliniche.

Il caso dell'alunno con autismo a Salerno

La vicenda riguarda un minore con disturbo dello spettro autistico di livello 3, la cui famiglia ha contestato l'ammissione alla classe successiva nonostante le indicazioni contrarie degli specialisti. La scuola primaria aveva infatti ignorato la diagnosi dell'ASL che suggeriva la permanenza nella stessa classe per favorire il consolidamento delle competenze.

Secondo la sentenza TAR n. 00078/2026, l'istituto ha promosso l'alunno motivando la scelta con il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti. Tuttavia, questa decisione è avvenuta senza consultare adeguatamente il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) e senza considerare la gravità del quadro clinico aggiornato.

L'obbligo normativo di aggiornamento PEI

Il fulcro della decisione legale risiede nel mancato rispetto del D.M. n. 182/2020. Tale norma impone che il Piano Educativo Individualizzato sia soggetto a verifiche periodiche per adattarsi alle reali esigenze dell'alunno con autismo. Quando la condizione clinica cambia, l'aggiornamento PEI diventa un atto dovuto per garantire che il percorso pedagogico sia coerente con le necessità del minore.

I giudici hanno rilevato un difetto di istruttoria: la scuola ha utilizzato un documento basato su presupposti clinici superati, rendendo la valutazione finale illegittima.

  • Punti chiave della sentenza:

    • La promozione non deve essere automatica se contrasta con il benessere educativo.

    • Il parere dell'ASL e dell'UVM non può essere ignorato senza una motivazione scientifica superiore.

    • Il GLO deve essere convocato per ogni modifica sostanziale del percorso scolastico.

La funzione educativa della ripetenza secondo la sentenza TAR

Il Tribunale ha chiarito che, nel contesto della disabilità grave, la non promozione non ha un valore punitivo. Al contrario, essa deve essere intesa come uno strumento di tutela per l'alunno con autismo. Ripetere l'anno scolastico permette di non vanificare i piccoli progressi ottenuti e di consolidare le basi comunicative e sociali necessarie per il grado di istruzione successivo.

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