Sentenza TAR Campania: ore di sostegno scolastico garantite al 100%
Una sentenza del TAR Campania tutela il sostegno scolastico per gli alunni con disabilità grave in assenza del piano educativo.
La gestione del sostegno scolastico rappresenta un diritto fondamentale che non può essere limitato da carenze burocratiche o mancanza di personale. Il tribunale amministrativo ha recentemente sanzionato un istituto che non aveva redatto il PEI per un alunno con disabilità grave, confermando l'obbligo di garantire l'assistenza completa a prescindere dai vincoli di bilancio.
Diritto al sostegno scolastico e obblighi della scuola
Il caso riguarda un alunno della provincia di Caserta a cui erano state assegnate solo 18 ore di sostegno scolastico a fronte di un orario di frequenza di 25 ore. La famiglia, difesa dal diritto alla cura del minore, ha contestato la decisione del dirigente scolastico.
L'istituto non aveva provveduto alla redazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) né alla convocazione del GLO, violando le normative vigenti. Nonostante una precedente ordinanza cautelare, la scuola era rimasta inadempiente, portando il TAR Campania a intervenire con una decisione definitiva e rigorosa.
Le ragioni della sentenza del TAR Campania
Il giudice ha dichiarato illegittima l'assegnazione parziale delle ore basandosi su tre pilastri normativi e giurisprudenziali:
Assenza del PEI: la quantificazione delle ore deve emergere esclusivamente dal piano individualizzato e non da decisioni unilaterali del dirigente.
Inapplicabilità dei limiti di bilancio: richiamando la Corte Costituzionale, il tribunale ha ribadito che il diritto all'istruzione dei disabili è "finanziariamente non condizionato".
Priorità del diritto sui criteri organizzativi: la dotazione organica esistente non può giustificare la compressione di un diritto costituzionalmente protetto.
Sanzioni e nomina del commissario ad acta
La sentenza ordina l'immediata assegnazione di un docente di sostegno scolastico per l'intero orario scolastico. Qualora l'amministrazione non provveda entro 15 giorni, è già stata disposta la nomina di un commissario ad acta identificato nel Direttore generale del Ministero dell'Istruzione.
Inoltre, la condotta del dirigente è stata definita "gravissima" e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Corte dei Conti per valutare l'eventuale danno erariale. Questa pronuncia stabilisce un precedente chiaro: l'inclusione scolastica non è un'opzione soggetta a disponibilità, ma un dovere inderogabile dello Stato.