Servizio di messa a disposizione e corsi sostegno 40 CFU: quando è valido ai fini dell’accesso

Il servizio MAD è valido per accedere ai percorsi sostegno 40 CFU solo se coerente con titolo di studio, grado scolastico e requisiti previsti dal decreto

30 giugno 2025 15:45
Servizio di messa a disposizione e corsi sostegno 40 CFU: quando è valido ai fini dell’accesso - Docente supplente
Docente supplente
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Il servizio scolastico svolto tramite Messa a Disposizione (MAD) può essere riconosciuto ai fini dell’accesso ai percorsi di abilitazione o ai corsi sostegno da 40 CFU, ma solo in presenza di precisi requisiti. Titolo di studio, ordine e grado di servizio, e coerenza normativa sono le condizioni che determinano la validità del servizio svolto

Requisiti fondamentali per il riconoscimento del servizio MAD

Il servizio svolto tramite MAD è riconoscibile ai fini dell’accesso ai percorsi formativi solo se rispetta alcune condizioni specifiche. Il primo requisito riguarda il possesso del titolo di studio idoneo per il grado di scuola in cui si è prestato servizio. È inoltre indispensabile che il servizio sia stato svolto sullo specifico posto di sostegno richiesto dal bando, e che rispetti le caratteristiche temporali e qualitative previste dalla normativa vigente, come la durata annuale e la continuità del contratto. In assenza di uno di questi requisiti, il servizio non può essere considerato valido per l’accesso ai percorsi abilitanti o ai corsi di specializzazione.

Esempi di casi ammessi e non ammessi per ’accesso ai percorsi di abilitazione o ai corsi sostegno

Un docente in possesso del titolo di studio valido per la secondaria di secondo grado che ha svolto tre anni di servizio su sostegno nello stesso grado tramite MAD può accedere ai percorsi formativi. Lo stesso vale se il titolo è stato acquisito successivamente al servizio, ma comunque entro la scadenza per la presentazione della domanda. Al contrario, chi ha svolto servizio su un grado scolastico diverso da quello per cui possiede il titolo non può accedere, nemmeno in presenza di tre anni di esperienza. È quindi fondamentale che titolo di studio e grado del servizio coincidano. Inoltre, chi ha acquisito in seguito una laurea abilitante, come Scienze della formazione primaria, può rendere valido il servizio MAD prestato su infanzia o primaria, se coerente con il nuovo titolo.

Il valore abilitante dei corsi sul sostegno e la coerenza normativa

I percorsi da 40 CFU non sono pensati per sanare situazioni pregresse di servizio senza titolo, ma si rivolgono a candidati in possesso dei requisiti formali richiesti per l’accesso. L’abilitazione o la specializzazione ottenuta tramite tali percorsi è subordinata al rispetto delle condizioni definite nei decreti ministeriali, anche per quanto riguarda i servizi svolti con MAD. È quindi errato considerare il percorso da 40 CFU come una “sanatoria” per il servizio senza titolo: la coerenza tra grado di istruzione, titolo posseduto e servizio effettivamente prestato rimane essenziale. L’accesso non è garantito neppure a chi ha un diploma ITP se il servizio è stato svolto su gradi per cui tale titolo non è valido.

MAD, ITP e percorsi alternativi

Per i candidati con diploma ITP, la validità del servizio MAD dipende dal grado scolastico e dalla classe di concorso per cui il titolo è valido. Se il servizio è stato prestato su un grado non coperto dal titolo, ad esempio su scuola primaria, non può essere considerato utile ai fini dell’accesso ai percorsi da 40 CFU. In questi casi, la strada più coerente rimane l’accesso al TFA sostegno nei cicli ancora disponibili per i diplomati ITP, laddove sia consentito. I percorsi abilitanti attualmente previsti dal sistema universitario richiedono una corrispondenza rigorosa tra titolo di studio e servizio prestato, sia per garantire la qualità della formazione, sia per assicurare il rispetto delle norme ministeriali che regolano l’accesso e il riconoscimento dei percorsi stessi