Studentessa con BES non ammessa agl'esame di Stato: il Tar conferma la decisione del CdC
Studentessa con BES non ammessa all'esame di Stato: attacchi di panico e crisi d'asma non bastano, i giudici confermano la scelta dei docenti.
La vicenda di una studentessa con BES bocciata riapre il tema delicato del rapporto tra fragilità personali e valutazione scolastica. La ragazza, con una certificazione per la gestione dell'ansia, non era stata ammessa all'esame di Stato 2025 e, dopo le prove suppletive, aveva ricevuto il giudizio di "Non diplomato". Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle decisioni della commissione.
La vicenda della studentessa con BES bocciata
La protagonista aveva impugnato sia la mancata ammissione sia il successivo giudizio negativo. Possedeva una certificazione rilasciata da un ateneo nel maggio 2022 per la difficoltà nel gestire ansia e stress. Secondo il suo ricorso, la scuola non aveva redatto un piano didattico personalizzato e non aveva previsto misure compensative durante l'esame preliminare. Durante la prova orale si erano verificati attacchi di panico, sfociati in una crisi asmatica che aveva influito sulla valutazione. Un quadro umano difficile, che però non ha modificato l'esito finale.
Le prove suppletive e i voti
Con decreto dell'USR per la Lombardia del primo luglio 2025, la candidata era stata assegnata a una nuova commissione per la sessione suppletiva. Il Collegio, con ordinanza cautelare del 17 luglio, aveva confermato l'ammissione con riserva. La ragazza ha sostenuto le prove, ma non le ha superate. Ecco i punteggi ottenuti:
14/20 nella prima prova scritta;
13/20 nella seconda prova di matematica;
4/20 al colloquio orale.
A quel punto ha presentato motivi aggiunti, contestando il giudizio di "Non diplomato" e chiedendo di annullare l'intero percorso valutativo.
Le motivazioni dei giudici sull'esame di Stato
La Sezione Quinta del Tar Lombardia, con la sentenza n. 03462/2026, ha analizzato per prime le censure sul mancato superamento. Sul presunto difetto di motivazione del voto, il giudice ha ricordato che il voto numerico «esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori specificazioni e chiarimenti». La commissione aveva usato griglie di valutazione per scritti e colloquio, assegnando punteggi a ogni voce e assolvendo così all'onere motivazionale richiesto.
Strumenti compensativi e tempo supplementare
Il Collegio ha sottolineato un punto centrale: la commissione aveva messo a disposizione le mappe concettuali preparate dalla stessa ragazza e le aveva concesso tempo supplementare, che lei ha scelto di non usare. Il colloquio è durato 1 ora e 57 minuti, una durata pensata per «mettere la candidata nelle migliori condizioni psicologiche per sostenere il colloquio». I giudici hanno ribadito che la finalità del PDP «è quella di assicurare all'alunno in condizione di svantaggio il raggiungimento, quantomeno, di obiettivi minimi di apprendimento, che non siano discriminanti o mortificanti rispetto agli altri studenti».
Perché il ricorso è stato respinto
Sul confronto con il test TOLC-B, la sentenza chiarisce che «nessuna rilevanza può essere data ai risultati delle prove di accesso all'Università, considerata la diversità ontologica tra i test TOLC-B e l'esame di maturità». Dalla verbalizzazione emergeva anche l'incapacità della candidata di rispondere alle domande, nonostante il clima sereno e gli strumenti compensativi garantiti. Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, mentre le spese di giudizio sono state compensate.
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