Suddivisione posti tra mobilità e ruolo: cosa accade se restano liberi?

La ripartizione dei posti tra mobilità e ruolo segue l’art. 8 CCNI 25/28. Cosa accade se un posto resta vacante? Può essere usato per supplenze?

31 maggio 2025 15:56
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Mobilità con aereo
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La suddivisione dei posti tra mobilità e immissioni in ruolo segue regole precise, stabilite dal CCNI 2025/28. Le disponibilità vengono ripartite in base a fasi distinte, con una logica ben definita anche in caso di numeri dispari. Ma se un posto resta vacante dopo i movimenti, cosa succede? Può essere usato per le supplenze? Facciamo chiarezza

Ripartizione dei posti secondo il CCNI

Secondo l’art. 8 del CCNI 2025/28, i posti disponibili sono divisi al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Tuttavia, le prime due fasi della mobilità (comunale e provinciale) si svolgono sull'intero 100% delle disponibilità. Solo dopo il completamento di queste, si procede con la ripartizione equa tra la III fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra) e le assunzioni a tempo indeterminato. Il 50% assegnato alla mobilità si divide ulteriormente: 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi. Questo meccanismo garantisce un equilibrio tra continuità territoriale e nuove immissioni.

Mobilità: gestione dei posti dispari

In caso di numero dispari nella ripartizione, il posto in eccesso viene assegnato ad anni alterni. Ad esempio: per l’a.s. 2025/26, il posto dispari va alla mobilità, per il 2026/27 alle immissioni in ruolo e per il 2027/28 di nuovo alla mobilità. È un criterio che assicura equità nel tempo. Se in una provincia c'è una sola disponibilità, essa viene assegnata alla mobilità (III fase) e non sarà destinata all’immissione in ruolo per quell’anno. Se le disponibilità sono tre, ad esempio, una andrà alle immissioni in ruolo, una ai trasferimenti interprovinciali e una ai passaggi, come illustrato nella tabella esplicativa del CCNI.

Cosa accade se un posto resta vacante dopo la mobilità

Se dopo le tre fasi della mobilità un posto rimane vacante, questo può essere usato per le immissioni in ruolo, ma ciò dipende dalle autorizzazioni del MEF su richiesta del MIM. La tabella del CCNI che indica “0% per le immissioni” in certi casi fa solo riferimento alla ripartizione iniziale, e non esclude che il posto possa essere assegnato successivamente. In altri casi, il posto potrebbe non essere occupato da nessuno e quindi diventare disponibile per supplenze annuali, a condizione che non sia già utilizzato per assegnazioni provvisorie o utilizzazioni.

Posto libero e supplenza: la variabile sede

Se un posto è destinato alle supplenze, non è detto che rimanga nella stessa scuola o comune in cui era inizialmente vacante. L’ordine delle operazioni può comportare una redistribuzione delle sedi disponibili, per cui la scuola inizialmente libera può essere scelta da un docente immesso in ruolo, lasciando invece libera un'altra scuola per la supplenza al 31 agosto. È quindi possibile che la disponibilità effettiva per i supplenti non coincida geograficamente con quella rilevata nella fase di mobilità, pur rientrando nello stesso contingente e classe di concorso.