Università, professore escluso: i titoli falsi nel curriculum costano il posto

Consiglio di Stato: le false dichiarazioni nel curriculum di un professore valgono come quelle nella domanda, con esclusione automatica dai concorsi pubblici.

13 settembre 2025 22:03
Università, professore escluso: i titoli falsi nel curriculum costano il posto - Sentenza Consiglio di Stato
Sentenza Consiglio di Stato
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Il Consiglio di Stato ha stabilito un principio chiave per le selezioni pubbliche: le dichiarazioni false nel curriculum vitae hanno la stessa valenza giuridica di quelle contenute nella domanda. La decisione n.5020/2025, relativa a un caso concreto di un professore in un ateneo romano, chiarisce gli obblighi dei candidati e i poteri dell’amministrazione.

Le dichiarazioni mendaci e il nuovo principio

Con la sentenza n.5020/2025 del 10 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di un professore universitario da una procedura per cattedra ordinaria, sancendo che curriculum e domanda di partecipazione hanno pari valore giuridico. L’articolo 46 del DPR 445/2000 non fa differenze tra elementi inseriti nel curriculum vitae e quelli nella domanda, qualificando entrambi come autodichiarazioni ufficiali. Per questo, ogni candidato è obbligato ad allegare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei titoli indicati nel curriculum, rendendo quest’ultimo parte integrante della documentazione concorsuale.

La ratio della norma e le responsabilità dei candidati

Il principio enunciato dalla Corte non tutela solo l’amministrazione, ma garantisce anche parità di trattamento tra tutti i concorrenti, imponendo a ciascuno la piena assunzione di responsabilità sulle proprie autodichiarazioni. In questo modo l’ente organizzatore può valutare serenamente i titoli evitando distinzioni artificiose tra dati curriculari e contenuti della domanda che potrebbero generare illegittimità e ingiustizie. Il richiamo è netto: non esistono “falsi innocui”, poiché ogni dichiarazione rilevante incide sull’esito della selezione e può comportare conseguenze severe.

Il caso concreto del professore e le conseguenze per i concorsi pubblici

Nel caso specifico, il professore aveva dichiarato nel proprio curriculum di possedere tre brevetti invece di uno, indicando come conseguiti dei titoli che alla scadenza del bando erano soltanto domande di brevetto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che questa condotta configuri una falsità essenziale ai fini della nomina, indipendentemente dalla collocazione dell’informazione mendace.

L’articolo 75 del DPR 445/2000 prevede come sanzione la decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La Corte ha ribadito che le false dichiarazioni comportano sempre l’esclusione dalla procedura, sia quando incidono sui requisiti di partecipazione sia quando influenzano il punteggio attribuito dalla commissione. Questo orientamento si traduce in un monito per tutti i candidati alle selezioni pubbliche, rafforzando la cultura della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità nel mondo accademico e, più in generale, nei concorsi pubblici.

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