Valutazione dirigenti scolastici: ANP contesta i criteri interpretativi degli USR

Il sindacato interviene sulle regole del D.M. 47/2025 per garantire correttezza e trasparenza nella valutazione dirigenti scolastici.

18 febbraio 2026 08:45
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L'Associazione Nazionale Presidi respinge le letture restrittive di alcuni Uffici Regionali sul nuovo sistema di valutazione dirigenti scolastici. Al centro della disputa, la distinzione tra obiettivi mancati per cause di forza maggiore e le mere carenze tecniche delle piattaforme di monitoraggio.

Il D.M. 47/2025 e le criticità interpretative sulla valutazione dirigenti scolastici

L'introduzione del nuovo Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, formalizzato attraverso il D.M. n. 47/2025, mirava a stabilire parametri di oggettività e trasparenza nella misurazione delle performance nella pubblica amministrazione scolastica. Tuttavia, l'applicazione pratica di tali norme ha generato un netto contrasto tra l'ANP (Associazione Nazionale Presidi) e alcuni Uffici Scolastici Regionali (USR). Il nodo del contendere risiede in una lettura ritenuta eccessivamente rigida e non conforme alla ratio della norma da parte dell'amministrazione periferica, specialmente riguardo alle procedure di rettifica dei punteggi.

Secondo quanto riportato dai rappresentanti sindacali, si sta verificando un'applicazione distorta della clausola che regola il mancato raggiungimento dei target per "gravi e impreviste cause". La norma prevede che, in scenari eccezionali non imputabili al Dirigente scolastico, sia possibile ridefinire il punteggio limitatamente a un solo obiettivo. Questa misura, di natura compensativa, è stata concepita per gestire situazioni di forza maggiore, ma l'interpretazione attuale rischia di estendere tale limite anche a fattispecie completamente diverse, penalizzando ingiustamente i capi d'istituto.

Distinzione tecnica tra obiettivi non raggiunti e errori di piattaforma

Il cuore della questione tecnica sollevata dall'ANP riguarda la netta demarcazione tra un obiettivo non conseguito e un risultato non rilevato per deficit del sistema informatico. Nel quadro della valutazione dirigenti scolastici, il sistema consente l'integrazione della piattaforma con evidenze documentali per certificare il lavoro svolto. Quando un dirigente carica documenti per dimostrare il raggiungimento di un target che il sistema non ha "letto" automaticamente, non sta chiedendo una deroga, ma sta esercitando un diritto di rettifica basato su dati reali.

In questi casi, le evidenze fornite non hanno una funzione "sanante" rispetto a una mancanza, bensì un ruolo probatorio e istruttorio: servono a correggere un errore di rilevazione imputabile esclusivamente all'Amministrazione. Applicare il limite del "singolo obiettivo" anche alla correzione di bug o disallineamenti della piattaforma costituisce, secondo l'analisi sindacale, una forzatura priva di fondamento giuridico. Se più obiettivi sono stati raggiunti, questi devono essere valutati integralmente, a prescindere dal fatto che il software ministeriale li abbia o meno registrati correttamente.

Tutela della performance e ricorso all'Organismo di garanzia

L'accettazione passiva di una lettura restrittiva comporterebbe un paradosso in cui risultati effettivamente conseguiti verrebbero valutati con punteggio zero per meri limiti tecnologici. Tale scenario si pone in contrasto con i principi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Legge Brunetta), che impone la misurabilità oggettiva della performance. L'ANP sottolinea come la rettifica di un errore materiale sia un dovere d'ufficio e non una concessione discrezionale.

Per tutelare la propria posizione professionale e retributiva, il sindacato ha invitato i propri iscritti a non accettare passivamente valutazioni incomplete. In caso di esito negativo del contraddittorio con l'amministrazione, la strada indicata è quella dell'attivazione della procedura di conciliazione presso l'Organismo di garanzia. La tempestiva comunicazione di tali azioni è ritenuta essenziale per monitorare l'andamento delle valutazioni a livello nazionale e assicurare che il neonato sistema non perda credibilità sin dal suo primo ciclo di applicazione.

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