Vincolo GPS sostegno: deroghe valide per la mobilità, non per supplenze art. 47

I docenti assunti da GPS sostegno con vincolo triennale possono accedere alla mobilità in presenza di deroghe, ma non accettare supplenze annuali art. 47

31 maggio 2025 15:05
Vincolo GPS sostegno: deroghe valide per la mobilità, non per supplenze art. 47 - Docenti in riunione
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I docenti assunti da GPS sostegno I fascia con contratto finalizzato al ruolo sono soggetti al vincolo triennale nella scuola di titolarità. Alcune deroghe consentono la mobilità anticipata, ma non autorizzano a stipulare supplenze annuali ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21. Chiarezza normativa per evitare errori interpretativi e sanzioni

Assunzione da GPS sostegno e vincolo triennale

I docenti nominati da GPS sostegno I fascia ai sensi del DL 44/2023 ottengono un contratto a tempo determinato al 31 agosto, finalizzato alla successiva immissione in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e della lezione simulata. Ai sensi dell’art. 5, comma 10 del decreto, prorogato dal DL 19/2024 fino al 31 dicembre 2025, tali docenti devono rimanere per tre anni scolastici nella stessa sede, prima di poter accedere a mobilità territoriale o professionale, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e incarichi di supplenza ex art. 47, salvo condizioni di soprannumero o esubero.

Deroghe: cosa prevedono e a chi si applicano

L’art. 34 del CCNL 2019/21, recepito nel CCNI mobilità 2025/28, ha introdotto specifiche deroghe che consentono di derogare al vincolo triennale solo per la mobilità. Tra queste, si evidenziano: genitori di figli minori di 16 anni, soggetti che assistono familiare con disabilità grave, caregiver familiari secondo il D.lgs. 151/2001, figli di genitori ultrasessantacinquenni, e coniugi o figli di soggetti invalidi civili. Tali deroghe, come precisato dall’art. 2 del CCNI, non riguardano la possibilità di accettare supplenze annuali ex art. 47, ma esclusivamente la mobilità, anche annuale.

Computo del triennio e casistiche particolari

Ai fini del computo del vincolo triennale, sono validi anche gli anni svolti in assegnazione provvisoria o utilizzazione da chi fruisce delle deroghe. Rientrano nel conteggio anche: l’anno con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, gli anni in cui l’anno di prova è stato rinviato e quelli in cui è stato svolto con esito negativo. Tuttavia, resta fermo che la possibilità di accettare incarichi ai sensi dell’art. 47 è esclusa fino al completamento del triennio, senza eccezioni, nemmeno per i docenti che fruiscono delle suddette deroghe.

Supplenze annuali per sostegno: limiti normativi e risposte ai dubbi

Il quesito più diffuso riguarda la possibilità di accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto, in presenza delle deroghe al vincolo. La risposta normativa è netta: le deroghe previste per la mobilità non estendono i loro effetti agli incarichi di supplenza ex art. 47 del CCNL 19/21. Lo conferma sia il testo dell’art. 34 del contratto nazionale sia l’art. 2 del CCNI, che ribadiscono l’esclusività della deroga per procedure di mobilità territoriale o annuale, escludendo ogni riferimento a incarichi temporanei. Pertanto, un docente con genitore over 65 o con altri requisiti agevolanti non può accettare una supplenza annuale prima del completamento del vincolo triennale.