Vincolo mobilità docenti: come funziona e quando è possibile superarlo con le deroghe
Vincolo mobilità docenti 2025/28: come funziona il blocco triennale e quando è possibile superarlo grazie alle deroghe previste dal CCNL e dal CCNI.
Il vincolo triennale sulla mobilità dei docenti, previsto dal CCNI 2025/28, riguarda i trasferimenti ottenuti su preferenza puntuale. Tuttavia, il contratto collettivo prevede specifiche deroghe che consentono di presentare comunque domanda di trasferimento o passaggio di ruolo, garantendo flessibilità in situazioni particolari.
Mobilità: vincolo triennale per preferenza puntuale
Il vincolo triennale è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del CCNI mobilità 2025/28. Il docente che ottiene trasferimento o passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) non può presentare istanza di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo si applica ai trasferimenti comunali, provinciali e interprovinciali nonché ai passaggi di ruolo e di cattedra provinciali e interprovinciali, ossia a tutte e tre le fasi della mobilità.
Il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 25/28, qualora siano stati trasferiti o abbiano ottenuto il passaggio in una scuola ubicata in comune diverso rispetto a quello in cui si applica la precedenza, nonché ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (ossia soprannumerari), anche se soddisfatti su una preferenza espressa.
Le deroghe previste dal CCNL 19/21
I docenti soggetti al vincolo sopra illustrato, come quelli assunti da GPS o neoimmessi in ruolo, possono comunque presentare domanda di trasferimento e/o passaggio se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, recepite nell’art. 2/6 del CCNI 25/28. L’art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024 stabilisce che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per i docenti rientranti nelle seguenti categorie:
- Genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; per genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del d.lgs. 151/2001 che rivestono la qualità di: coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto convivente di soggetto con disabilità grave; padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti; uno dei figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, o parenti entro il terzo grado conviventi in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti precedenti.
- Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
- Figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
Applicazione della deroga al vincolo
Anche i docenti che ottengono un trasferimento su preferenza puntuale possono presentare nuova domanda di mobilità se rientrano in una delle categorie di deroga previste. In questi casi, pur essendo formalmente soggetti al vincolo triennale, la partecipazione alle procedure di trasferimento resta garantita. La norma, infatti, consente di presentare ulteriori istanze di mobilità nel rispetto dei requisiti indicati dall’art. 34, comma 8 del CCNL 2024 e dell’art. 2, comma 6 del CCNI 2025/28, superando così il blocco triennale previsto dal vincolo.