Accesso agli atti: accolto il ricorso della RSU contro il silenzio della scuola
Accesso agli atti e trasparenza scolastica: la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ordina il riesame all’I.C. “Pascoli Alvaro” di Siderno.
L’accesso agli atti nella scuola rappresenta un principio di trasparenza, partecipazione democratica e tutela delle prerogative dei docenti negli organi collegiali. Di seguito il comunicato stampa giunto in redazione da parte di Rocco Zappia, Segretario Territoriale UIL Scuola Locride.
Docente e RSU richiede l'accesso agli atti per verificare l'iter collegiale: la Commissione per l'accesso accoglie il ricorso contro il silenzio della scuola
La "mera dimenticanza" organizzativa o le perturbazioni atmosferiche non giustificano il mancato rilascio della copia del verbale.
Ordinato il riesame all'I.C. "Pascoli Alvaro" di Siderno.
Siderno – Il diritto di accesso ai documenti amministrativi per il personale scolastico, in particolare per i membri degli organi collegiali, costituisce un presidio fondamentale di trasparenza e partecipazione democratica alla vita della scuola. Lo ha ribadito con fermezza la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la recente decisione n. 3.32 (seduta del 28 aprile 2026), accogliendo il ricorso presentato dalla docente Giuseppina Verteramo contro il persistente silenzio dell'Istituto Comprensivo "Pascoli Alvaro" di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.
Il caso: la richiesta del verbale del Collegio Docenti
La vicenda prende le mosse il 10 gennaio 2026, quando la docente Verteramo, nella sua espressa qualità di componente del Collegio dei Docenti dell'Istituto, ha formalizzato un'istanza volta a ottenere copia autentica in formato digitale del verbale del Collegio congiunto svoltosi in data 20 dicembre 2025, comprensivo di tutti gli atti presupposti e allegati. Alla base dell'istanza, la docente ha puntualmente motivato la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, strettamente connesso alla propria funzione istituzionale e alla necessità di verificare e conservare memoria dell'iter di formazione della volontà dell'organo collegiale di cui fa parte. Tale richiesta di accesso agli atti è stata motivata anche dal fatto che, in precedenza, i verbali approvati erano regolarmente visibili a tutti i docenti nell'area riservata del sito scolastico, evidenziando quindi il cambiamento rispetto a una prassi consolidata.
A fronte del totale silenzio dell'Amministrazione scolastica oltre il termine di legge, la ricorrente ha provveduto a inoltrare un formale sollecito il 14 febbraio 2026. Constatata la persistenza dell'inerzia dirigenziale, la docente ha proposto ricorso per riesame alla Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge n. 241/1990.
Le giustificazioni della scuola: dal maltempo alla "mera dimenticanza"
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 17 marzo 2026, l'Amministrazione scolastica resistente ha cercato di ridimensionare la portata del silenzio-rigetto. La Dirigente Scolastica ha rappresentato che l'istanza era stata formalmente accolta e che gli uffici avevano persino predisposto una mail di convocazione per consentire alla docente la visione dei documenti richiesti.
Tuttavia, la trasmissione effettiva di tale comunicazione non era avvenuta per una "mera dimenticanza", causata da una concomitante e severa perturbazione atmosferica che aveva imposto la chiusura dei plessi scolastici, nonché da sopraggiunte difficoltà organizzative interne. La scuola ha inoltre rimarcato che il verbale in questione era già stato letto e approvato all'unanimità nella medesima seduta collegiale.
La decisione della Commissione: la disponibilità non equivale all'ostensione
Le argomentazioni dell'Istituto Comprensivo non sono state ritenute sufficienti a determinare l'improcedibilità del giudizio. La Commissione per l'accesso, pur prendendo atto che la scuola non ha manifestato un diniego sostanziale e si è dichiarata disponibile a mostrare gli atti, ha rilevato una lacuna insuperabile: la documentazione depositata non provava in alcun modo che la docente avesse effettivamente ricevuto i documenti o vi avesse avuto accesso effettivo.
Pertanto, la Commissione ha accolto il ricorso, ordinando e invitando formalmente l'Amministrazione scolastica a riesaminare l'istanza e a consentire l'effettivo e tempestivo accesso ai documenti nei termini di legge, richiedendo altresì un riscontro scritto alla Segreteria della Commissione sulle determinazioni assunte.
Gianni Festa, Segretario Generale Provinciale UIL Scuola Reggio Calabria
Rocco Zappia, Segretario Territoriale UIL Scuola Locride
Vigliarolo Gianluca, Dirigente UIL Scuola Locride, già tesoriere provinciale
Siderno, 19 Maggio 2026