Albo unico per le professioni pedagogiche ed educative: cosa prevede il nuovo ddl
Il Governo riscrive l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative: albo unico, elezioni e tutele per chi lavora già.
Le professioni pedagogiche ed educative entrano in una nuova fase. Al Senato prosegue l'esame del disegno di legge governativo A.S. 1712, presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che corregge la legge n. 55 del 2024. L'obiettivo non è cambiare la riforma, ma renderla davvero applicabile: costituire l'albo, individuare il corpo elettorale e permettere le prime elezioni degli organi rappresentativi.
Perché il Governo interviene di nuovo
La legge n. 55 del 2024 ha riconosciuto le figure del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico, istituendo il relativo Ordine. Nella prima applicazione, però, sono emerse molte lacune organizzative. Mancavano regole chiare per formare l'albo, costituire gli Ordini territoriali, eleggere gli organi e gestire i procedimenti disciplinari. Il nuovo testo, composto da tre articoli, non stravolge l'impianto: lo rende operativo. La relazione illustrativa spiega che, senza queste correzioni, non si possono completare passaggi essenziali come le prime elezioni.
Un solo albo con due sezioni distinte
La novità più visibile riguarda l'organizzazione dell'albo. Il disegno di legge supera l'impostazione originaria e crea un unico Albo delle professioni pedagogiche ed educative, diviso però in due sezioni:
pedagogisti;
educatori professionali socio-pedagogici ed educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
La scelta risponde a un'esigenza di semplificazione amministrativa, senza confondere percorsi formativi e ambiti di lavoro diversi. Chi possiede i requisiti può iscriversi a entrambe le sezioni, pagando un solo contributo annuale.
La figura dell'educatore dei servizi per l'infanzia
Tra gli interventi più attesi c'è la definizione dell'educatore dei servizi per l'infanzia. Resta nella stessa sezione degli educatori socio-pedagogici, ma con caratteristiche proprie per percorso universitario, titoli di accesso, contesti e funzioni. Questa figura opera soprattutto con i bambini da zero a tre anni, mentre l'educatore socio-pedagogico mantiene un raggio d'azione più ampio. Il testo chiarisce che l'educatore per l'infanzia può svolgere anche le funzioni dell'educatore socio-pedagogico quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente.
Ordini regionali e professioni pedagogiche ed educative
Il provvedimento disegna per la prima volta l'architettura dell'Ordine. Gli Ordini territoriali avranno dimensione regionale, o provinciale a Trento e Bolzano, e gestiranno albo, requisiti, formazione continua e vigilanza deontologica. A livello centrale nasce il Consiglio nazionale, con venticinque membri eletti dagli Ordini territoriali. Il testo fissa anche tempi e modi delle elezioni: liste, requisiti dei candidati, equilibrio di genere, seggi, scrutinio e ricorsi. In futuro sarà possibile il voto telematico, subordinato a un apposito regolamento del Ministero della Giustizia.
Sanzioni, fase transitoria e chi lavora già
Debutta un vero sistema disciplinare, con consiglio di disciplina, procedimento e sanzioni:
censura;
sospensione dall'esercizio professionale;
radiazione dall'albo.
La radiazione potrà essere revocata solo dopo almeno quattro anni. Sul fronte della fase transitoria, il Governo riapre l'iscrizione a chi possiede i titoli ma non aveva presentato domanda entro il 31 marzo 2025. Una commissione nazionale verificherà i requisiti e organizzerà le prime elezioni, con un contributo straordinario di 50 euro. È previsto anche un percorso universitario integrativo per gli educatori già in servizio da almeno tre anni, con laurea L-19 ma senza l'indirizzo specifico.
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