Ape Sociale 2026: al via le domande per la pensione anticipata [Messaggio]

L’INPS apre la procedura per l’anticipo pensionistico: istruzioni, requisiti e scadenza del 31 marzo per l’unica uscita anticipata rimasta.

15 gennaio 2026 15:00
Ape Sociale 2026: al via le domande per la pensione anticipata [Messaggio] - ape sociale
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Con il messaggio del 14 gennaio, l’INPS ha sbloccato la procedura per richiedere l’Ape Sociale 2026. Divenuta l’unico canale di pensione anticipata post Legge di Bilancio, la misura richiede requisiti stringenti. La prima finestra utile per l’invio telematico terminerà il prossimo 31 marzo.

Apertura procedura INPS e modalità di invio

A seguito dell'aggiornamento dei sistemi informatici, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ufficializzato la piena operatività del servizio per l'invio delle istanze. In uno scenario previdenziale mutato dalla mancata proroga di misure come Quota 103 e Opzione Donna, l'Ape Sociale si conferma nel 2026 come l'unica soluzione ponte per l'uscita anticipata dal mercato del lavoro, seppur riservata a profili specifici di tutela. I cittadini in possesso delle credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) possono inoltrare la richiesta accedendo al portale web dell'Istituto e selezionando il servizio denominato “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. In alternativa, resta valida la possibilità di avvalersi dell'assistenza dei Patronati o di contattare il Contact Center multicanale.

Scadenze e finestre temporali per la domanda

Il meccanismo di accesso all'indennità ponte prevede, anche per l'annualità in corso, un calendario scandito da tre distinti periodi di monitoraggio. È fondamentale che i lavoratori prestino massima attenzione alle tempistiche, poiché la prima finestra di verifica si chiuderà inderogabilmente il 31 marzo 2026. Chi non dovesse riuscire a perfezionare l'invio entro tale data, potrà sfruttare le sessioni successive, programmate per garantire la copertura delle istanze maturate nel corso dell'anno. Le finestre sono così ripartite:

  • Dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);

  • Dal 1° aprile al 15 luglio;

  • Dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva, accolta solo in caso di risorse residue).

Tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio devono essere perfezionati entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Requisiti anagrafici e categorie tutelate dall'Ape Sociale

L'accesso all'anticipo pensionistico non è universale, ma subordinato al raggiungimento di un'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi e all'appartenenza a specifici profili di disagio sociale o lavorativo. La normativa vigente restringe la platea dei beneficiari a quattro macro-categorie ben definite. Oltre ai disoccupati che hanno terminato integralmente la NASpI e ai caregiver impegnati nell'assistenza al coniuge o a parenti con disabilità grave da almeno sei mesi, la misura include gli invalidi civili con una percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. Infine, rientrano nella tutela i lavoratori impiegati in mansioni considerate gravose, purché tali attività siano state svolte per almeno sette anni nell'ultimo decennio o sei negli ultimi sette anni.

Anzianità contributiva e limiti dell'indennità

Parallelamente all'età, la normativa impone una soglia contributiva minima che varia in base alla categoria di appartenenza. Per disoccupati, caregiver e invalidi sono richiesti 30 anni di contributi, mentre per chi svolge lavori gravosi l'asticella sale a 36 anni. È prevista una tutela rafforzata per le lavoratrici madri, le quali beneficiano di uno sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. L'indennità erogata, che decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, non può superare il tetto massimo di 1.500 euro mensili e viene corrisposta per 12 mensilità. Un aspetto cruciale riguarda l'incumulabilità: l'assegno non è compatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui.

Il Messaggio INPS

16522_messaggio-numero-128-del-14-01-2026

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