Assistenti all'autonomia e alla comunicazione: c'è l'ok del Senato

Il disegno di legge passa al Senato: definiti nuovi requisiti professionali, concorsi riservati e tutele per la continuità lavorativa

28 gennaio 2026 12:45
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Via libera da Palazzo Madama al testo che regola la figura degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Il provvedimento introduce standard nazionali omogenei per l'inclusione scolastica e specifiche tutele lavorative, attendendo ora l'approvazione definitiva della Camera.

Nuovi standard per gli assistenti autonomia e comunicazione

L'Assemblea del Senato ha impresso una svolta decisiva alla regolamentazione del supporto scolastico per alunni con disabilità sensoriali o fisiche, approvando un testo unificato che mira a superare la frammentazione regionale. Sebbene la competenza organizzativa rimanga in capo agli enti territoriali, la riforma, promossa in primis da Fratelli d'Italia con la senatrice Carmela Bucalo, sottrae alla discrezionalità locale la definizione dei requisiti professionali.

Fino ad oggi, le Regioni hanno legiferato in ordine sparso, creando disparità di trattamento lungo la penisola. Il nuovo impianto normativo inquadra l'assistente per l'autonomia e la comunicazione come un operatore socio-educativo essenziale: una figura ponte che non si limita al supporto materiale, ma agisce come facilitatore nelle relazioni e nell'apprendimento all'interno dei contesti didattici. L'obiettivo primario resta la garanzia del diritto allo studio, estendendo le tutele anche agli studenti affetti da malattie rare, in un'ottica di piena integrazione nel sistema nazionale di istruzione.

Requisiti di accesso e inquadramento contrattuale

Uno dei nodi cruciali sciolti dal provvedimento riguarda i titoli necessari per esercitare la professione, ponendo fine all'incertezza normativa. Il testo non si limita a richiedere genericamente una competenza, ma dettaglia percorsi precisi.

Ecco una sintesi strutturata dei requisiti di accesso previsti:

  • Titoli Accademici: Possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (l'iscrizione all'albo non è richiesta).

  • Formazione Specifica: Diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da un corso professionale riconosciuto da Regioni o Province autonome.

  • Esperienza Pregressa: Aver svolto almeno 12 mesi di servizio nelle scuole (con diploma) oppure 36 mesi di esperienza maturata presso le istituzioni scolastiche statali.

  • Specializzazione LIS: Percorso formativo di 830 ore, di cui 810 dedicate alla pratica della lingua dei segni italiana.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Conferenza Unificata dovrà siglare un accordo per definire nel dettaglio le mansioni e l'ordinamento didattico. Sul fronte retributivo, il riferimento sarà il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) Funzioni Locali, che stabilirà il trattamento economico e le specifiche del profilo, garantendo dignità salariale uniforme.

Stabilizzazione e clausole sociali per i lavoratori

Il ddl affronta con decisione il tema del precariato e della continuità del servizio. Gli enti locali manterranno la facoltà di erogare il servizio tramite appalti o gestione diretta, ma con vincoli stringenti: anche in caso di esternalizzazione, ai lavoratori dovrà essere applicato il trattamento economico del comparto Funzioni Locali.

Per sanare le posizioni pregresse e valorizzare l'esperienza sul campo, è prevista una fase transitoria significativa:

  1. Concorsi Riservati: Regioni ed enti locali potranno indire procedure concorsuali per titoli ed esami, riservate a chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio.

  2. Priorità nelle Assunzioni: Chi ha un contratto in corso al momento dell'entrata in vigore della legge godrà di una corsia preferenziale.

  3. Quote di Riserva: I bandi potranno prevedere una riserva fino al 40% dei posti (e 50% delle risorse) per i titolari di contratti a tempo determinato.

Infine, per proteggere i lavoratori durante i cambi di appalto, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire clausole sociali nei bandi di gara. Questo meccanismo, allineato ai principi dell'Unione Europea, mira a garantire la stabilità occupazionale anche in caso di avvicendamento del soggetto gestore, assicurando che il progetto di vita dell'alunno con disabilità non subisca interruzioni traumatiche.

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