Assunzione vincitori non abilitati: le regole in caso di contrazione di organico [Chiarimenti]

Vincitori non abilitati dei concorsi PNRR: cosa accade se il posto nella scuola assegnata viene meno? Chiarimenti su assunzione, mobilità e graduatorie.

02 giugno 2025 10:53
Assunzione vincitori non abilitati: le regole in caso di contrazione di organico [Chiarimenti] - Assunzioni
Assunzioni
Condividi

I vincitori dei concorsi PNRR non abilitati sono assunti con contratto a tempo determinato nella scuola scelta, dove svolgono il periodo di formazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Tuttavia, può accadere che, a causa di trasferimenti o trattenimenti in servizio, nella scuola assegnata venga meno il posto disponibile. In questi casi, la normativa prevede il trasferimento dell’assunzione in un’altra scuola della provincia, individuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) competente.

I titoli di accesso e il percorso verso l'assunzione

I concorsi PNRR1 e PNRR2 per la scuola secondaria hanno visto la partecipazione di docenti abilitati e non abilitati. Questi ultimi hanno avuto accesso in base a uno dei seguenti titoli:

  • Laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022
  • Laurea + 3 anni di servizio
  • Laurea + 30 CFU su 60 del nuovo percorso universitario abilitante

Ai sensi dell’art. 13/2 e 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017, i vincitori non abilitati firmano un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Durante l’anno conseguono i CFU necessari per l’abilitazione (30 o 36 in base al titolo di accesso), per poi procedere con l'assunzione nella stessa scuola e sottoposti all’anno di prova. Se però si verifica una contrazione di organico, il docente verrà assegnato ad un altro istituto della stessa provincia.

Posti accantonati e mobilità: cosa prevede il contratto nazionale

I posti destinati ai vincitori non abilitati sono posti vacanti, ma accantonati ai fini dell’immissione in ruolo. Lo stabilisce l’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) 2025-2028, che rende questi posti non disponibili per la mobilità. L’accantonamento può avvenire a livello di singola scuola o provinciale solo in caso di riduzione di organico.

In caso contrario, il posto deve restare vincolato al vincitore assegnato. Se nella scuola in cui il docente svolge il servizio il posto viene meno (ad esempio per un trattenimento in servizio non comunicato per tempo), il vincitore non può essere incluso nella graduatoria interna di istituto. Infatti, fino all’immissione in ruolo, non fa parte dell’organico dell’autonomia. L’unico criterio valido per la riassegnazione è il punteggio nella graduatoria di merito (GM) del concorso.

Il caso concreto: chi resta e chi cambia sede?

Cosa succede nel caso in cui in una scuola venissero assegnati quattro vincitori, di cui due non abilitati? I posti disponibili per la classe di concorso in questione erano inizialmente due, ma uno è venuto meno a causa della decisione di una collega, già destinata al pensionamento, di chiedere il trattenimento in servizio, poi accolto.

Secondo la normativa, tale posto non avrebbe dovuto essere destinato alla mobilità, poiché già assegnato ad un vincitore non abilitato. Se la comunicazione tra la scuola e l’USP è avvenuta in ritardo, si potrebbe trattare di un errore gestionale. In ogni caso, in assenza di contrazione di organico, il posto andava accantonato nella scuola. Qualora non sia possibile garantire il posto al vincitore originario, l’USP dovrà procedere alla riassegnazione in altra scuola della provincia, sulla base della posizione nella graduatoria di merito dei concorsi PNRR e non secondo criteri interni all’istituto.

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail