ATA 2025/26: le regole confermate dal Ministero su incarichi, cambi di profilo e nuovi contratti

Regole confermate per il personale ATA 2025/26: limiti ai cambi di incarico, possibilità di accettare nuovi contratti e indicazioni sui profili.

10 luglio 2025 13:29
ATA 2025/26: le regole confermate dal Ministero su incarichi, cambi di profilo e nuovi contratti - Personale ATA
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Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nuova circolare che ribadisce le disposizioni relative alla gestione delle supplenze per il personale ATA. Le regole, già applicate negli anni precedenti, forniscono indicazioni chiare sui limiti e le possibilità di accettare nuovi incarichi quando si è già titolari di una supplenza. Di seguito, una panoramica aggiornata su cosa è consentito e cosa no.

Supplenze annuali e al 30 giugno: vincoli dopo la presa di servizio

La circolare conferma che, una volta accettata e attivata una supplenza con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non è più possibile accettare un secondo incarico della stessa durata, anche se si tratta di un diverso profilo ATA.
Il blocco scatta dopo la presa di servizio: fino a quel momento, è possibile rinunciare all’incarico iniziale per assumerne un altro più favorevole.

Esempio: un collaboratore scolastico che ha firmato un contratto al 30 giugno, ma non ha ancora preso servizio, può accettare un nuovo incarico come assistente amministrativo sempre con scadenza al 30 giugno. Se però ha già preso servizio, il passaggio non è più consentito.

Cambio di profilo professionale: solo prima della presa di servizio

Un’eccezione importante riguarda il cambio di profilo professionale, ad esempio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo o viceversa.
Il passaggio è consentito esclusivamente prima della presa di servizio. Una volta attivato il primo contratto, non è più possibile accettare incarichi in altro profilo con pari durata.

Supplenze brevi: più flessibilità, ma con limiti

Per quanto riguarda i contratti brevi (supplenze temporanee), le disposizioni sono più flessibili. È sempre ammesso accettare un incarico annuale o fino al 30 giugno anche dopo l’inizio di una supplenza breve. Tuttavia, non è consentito passare da una supplenza breve a un’altra, nemmeno se dello stesso livello o profilo, fatta eccezione per il passaggio a una supplenza lunga (al 30 giugno o 31 agosto).

Esempio: un assistente amministrativo con contratto breve può accettare un incarico da collaboratore scolastico con scadenza al 30 giugno, anche dopo aver preso servizio nel primo incarico. Non è invece possibile accettare una nuova supplenza breve se si è già in servizio con un’altra supplenza breve.