Bonus ristrutturazioni: chiarimenti su box, cantine e condomini
Conferme sui bonus ristrutturazioni da Agenzia Entrate: detrazione 50% per box, cantine, lavori condominiali. Nuove regole per inquilini e caldaie.


La recente circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata lo scorso 19 giugno, ha finalmente sciolto alcuni nodi cruciali riguardanti l'applicazione del bonus ristrutturazioni al 50%. Questa comunicazione è stata accolta con grande interesse da contribuenti e professionisti del settore, poiché fornisce risposte attese su questioni rimaste in sospeso dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio. In particolare, la circolare chiarisce l'ammissibilità di lavori su pertinenze come box e cantine, oltre agli interventi nelle aree comuni condominiali, definendo con maggiore precisione l'ambito di applicazione di un'agevolazione fiscale fondamentale per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano.
Semaforo verde per pertinenze e aree condominiali
Una delle novità più significative riguarda l'applicazione dell'agevolazione al 50% per i lavori di ristrutturazione su box o cantine pertinenziali, così come per gli interventi di riqualificazione delle parti comuni condominiali. Questi chiarimenti erano molto attesi, data la formulazione della Legge di Bilancio 2025 che aveva introdotto forti limitazioni alle agevolazioni edilizie. Il nodo principale era l'interpretazione del requisito di "dimora abituale", che sebbene fosse di buon senso estenderlo anche alle pertinenze e ai condomini, non era esplicitamente indicato. La circolare conferma ora che l'aliquota del 50% è applicabile, a patto che il contribuente rispetti i requisiti previsti per l'abitazione principale.
Bonus ristrutturazioni: il principio della "dimora abituale" esteso a pertinenze e parti comuni
La Legge di Bilancio aveva equiparato le aliquote di Bonus Ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus al 50%, a condizione che l'immobile fosse la dimora abituale del contribuente e che quest'ultimo detenesse un diritto reale (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie) sull'immobile. In tutti gli altri casi, lo sconto fiscale scendeva al 36%. I dubbi su pertinenze e condomini nascevano proprio da questa distinzione. La circolare 8/E ha ora fornito l'interpretazione più vantaggiosa per il contribuente, confermando l'applicazione del 50% anche per questi interventi correlati all'abitazione principale.
Bonus ridotto per inquilini e comodatari, attenzione al rogito
Non ci sono invece buone notizie per inquilini o comodatari che intendano effettuare lavori di ristrutturazione a proprie spese: il contratto di locazione o di comodato non costituisce un diritto reale sull'abitazione, quindi la detrazione applicabile rimane del 36%, come già desumibile dalla Legge di Bilancio. La circolare chiarisce inoltre che per ottenere il 50% è sufficiente che il requisito della dimora abituale sussista al termine dei lavori. Tuttavia, questa precisazione non "salva" i contribuenti che acquistano casa e iniziano i lavori prima del rogito: se pagano una fattura o avviano la pratica edilizia prima dell'atto notarile, non possono vantare un diritto reale sull'abitazione in quel momento. Hanno invece diritto all'agevolazione massima i lavori sull'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado.
Bonus ristrutturazioni: gestione delle quote annuali per spese 2023
Tra gli altri punti affrontati dalla circolare 8/E, vi è la possibilità per i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo. Questa scelta può essere esercitata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre prossimo. In caso di maggiore debito d'imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.
Stop agli Incentivi per alcune caldaie dal 2025
Infine, la Circolare ribadisce che dal 1° gennaio 2025 non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Restano detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025. Vengono invece incentivati gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ecologici come i micro-cogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.