Carta del docente supplenti brevi: sentenza storica del Tribunale di Catania

Riconosciuto il diritto al bonus formazione anche per incarichi inferiori al 30 giugno. Risarcimento di 2.000 euro per la docente assistita da Anief.

14 febbraio 2026 13:00
Carta del docente supplenti brevi: sentenza storica del Tribunale di Catania - Giustizia
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Nuova svolta giurisprudenziale sul fronte del precariato scolastico. Il Tribunale di Catania estende la Carta del docente supplenti brevi anche ai contratti saltuari, richiamando la normativa europea. Condannato il Ministero al pagamento degli arretrati.

La sentenza di Catania sulla Carta del docente supplenti brevi

Un nuovo capitolo si aggiunge alla complessa vicenda giudiziaria riguardante i diritti del personale precario della scuola italiana. Il Tribunale di Catania ha emesso una pronuncia destinata a fare giurisprudenza, accogliendo il ricorso di una insegnante assistita dai legali del sindacato Anief. Al centro della disputa vi era il mancato riconoscimento del bonus di 500 euro annui a favore di chi stipula contratti per supplenze brevi e saltuarie. Il giudice etneo, analizzando la documentazione prodotta, ha appurato che la docente, pur lavorando con una successione di incarichi temporanei, ha svolto le medesime mansioni dei colleghi di ruolo. La disparità di trattamento, basata esclusivamente sulla durata del contratto (inferiore al termine del 30 giugno), è stata giudicata illegittima. Di conseguenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a risarcire la ricorrente per un totale di 2.000 euro, somma corrispondente alle annualità non percepite, oltre agli interessi e alle spese legali accessorie.

Il ruolo della Corte di Giustizia UE e la Direttiva 1999/70/CE

La decisione del tribunale siciliano non è isolata, ma si ancora saldamente ai principi sovranazionali. Il dispositivo della sentenza fa esplicito riferimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare alla causa C-268/24 discussa il 3 luglio 2025. I giudici di Lussemburgo hanno ribadito che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La mera natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce, secondo l'interpretazione europea e ora anche nazionale, una "ragione oggettiva" sufficiente per negare l'accesso alla formazione professionale. Questa interpretazione scardina la prassi amministrativa che fino ad oggi ha escluso una vasta platea di educatori dall'aggiornamento professionale retribuito, equiparando di fatto la dignità professionale del supplente breve a quella del docente di ruolo.

I ricorsi attivi per il recupero degli arretrati e la tutela immediata

A fronte di questo consolidato orientamento giurisprudenziale, le strategie sindacali si stanno intensificando. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, ha sottolineato come la sentenza confermi la necessità di garantire "stessi diritti per stesse funzioni". L'azione legale del sindacato si muove ora su un doppio binario operativo. Il primo fronte riguarda il Giudice del Lavoro, competente per i ricorsi volti al recupero delle somme pregresse: i docenti che negli ultimi cinque anni hanno prestato servizio con supplenze brevi possono richiedere fino a 2.500 euro di arretrati. Il secondo fronte si apre presso il TAR, con l'obiettivo di impugnare il decreto interministeriale per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di ottenere l'erogazione immediata della Carta del docente anche per chi è attualmente in servizio con contratti temporanei. L'obiettivo è superare definitivamente la logica della discriminazione contrattuale all'interno degli istituti scolastici.

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