Carta Docente ai precari: il Tribunale di Paola condanna il MiM al risarcimento di 2.500
Il Tribunale di Paola conferma il diritto al bonus formazione anche per i supplenti brevi, condannando il Ministero al pagamento.
La normativa sulla Carta Docente sta subendo una profonda evoluzione grazie ai recenti orientamenti giurisprudenziali che tutelano i docenti precari. Una recente sentenza del Tribunale di Paola ha sancito l'obbligo per lo Stato di garantire l'aggiornamento professionale a tutto il personale, eliminando ogni discriminazione tra lavoratori di ruolo e supplenti.
Il verdetto del tribunale di Paola
Il Ministero dell'Istruzione è stato condannato a restituire 2.500 euro, oltre agli interessi legali, a un'insegnante che aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato. La sentenza ribadisce che l'esclusione dei precari dall'accesso ai fondi per la formazione rappresenta una discriminazione irragionevole. Il sistema non può funzionare a "doppia trazione", garantendo risorse solo a chi ha un contratto a tempo indeterminato.
Le basi legali della carta docente per tutti
La decisione si fonda su pilastri giuridici solidi che coinvolgono sia la magistratura italiana che quella europea:
Consiglio di Stato: ha evidenziato come la formazione sia un obbligo e un diritto per tutto il personale docente, senza distinzioni di stato giuridico.
Corte di Cassazione: con la sentenza n. 31149/2019, ha equiparato il trattamento dei docenti assunti "ab origine" a tempo indeterminato con quello dei supplenti poi immessi in ruolo.
Principio di uguaglianza: negare il bonus ai precari significherebbe accettare un corpo docenti con livelli di preparazione differenziati, ledendo il diritto costituzionale all'istruzione.
Il ruolo della corte di giustizia europea
L'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450-21) ha chiarito che la normativa italiana contrasta con l'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. È stato stabilito che il vantaggio finanziario di 500 euro annui deve essere garantito per sostenere la formazione continua di ogni insegnante, indipendentemente dalla durata del contratto.
Estensione del beneficio ai supplenti brevi
Una delle novità più rilevanti riguarda l'estensione del diritto anche a chi effettua supplenze brevi. Recentemente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-268/24) ha superato il precedente limite che riservava il bonus solo ai contratti annuali (fino al 30 giugno o 31 agosto).
Le funzioni svolte dai supplenti temporanei sono considerate comparabili a quelle dei colleghi di ruolo, rendendo incoerente l'esclusione dal beneficio economico destinato al miglioramento della qualità didattica.
Come ottenere il rimborso della carta docente
Tutti gli insegnanti che negli ultimi cinque anni hanno svolto servizio come supplenti hanno la possibilità di avviare un'azione legale per recuperare le somme non percepite.
Termini di prescrizione: è fondamentale agire entro cinque anni dalla stipula del primo contratto.
Cosa si recupera: fino a 500 euro per ogni anno di servizio, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria.
Supporto legale: affidarsi a legali specializzati permette di ottenere il riconoscimento del diritto basandosi sulla giurisprudenza ormai consolidata.
Il dispositivo del Tribunale di Paola
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI PAOLA
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna, per l’effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il resistente Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Paola, 09.02.2026.
Il Giudice