Caso Conegliano: coltello a scuola, la risposta del CNDDU

Le conseguenze legali con il coltello a scuola e l'importanza fondamentale della prevenzione educativa negli istituti italiani.

A cura di Redazione Redazione
29 aprile 2026 15:15
Caso Conegliano: coltello a scuola, la risposta del CNDDU - Romano Pesavento
Romano Pesavento
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Analizziamo il recente caso del coltello a scuola avvenuto a Conegliano. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza scolastica e sugli obblighi di segnalazione giudiziaria, evidenziando la necessità di un approccio che unisca rigore normativo e recupero educativo.

Porta il coltello a scuola a Conegliano (Treviso): profili giuridici, obblighi di segnalazione e centralità della prevenzione educativa

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in relazione all’episodio recentemente riportato dalla stampa e verificatosi presso l’istituto tecnico-professionale di Conegliano in provincia di Treviso, concernente il rinvenimento di un coltello nella disponibilità di uno studente all’interno dell’aula scolastica, ritiene opportuno intervenire con una riflessione che si collochi nel perimetro della normativa vigente e dei principi costituzionali che regolano la funzione educativa della scuola.

Il fatto, pur privo – secondo quanto emerso – di un’immediata finalità minatoria, integra nondimeno una condotta rilevante sotto il profilo giuridico, atteso che il porto di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico o aperto al pubblico, quale è l’istituzione scolastica, è disciplinato dall’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che ne vieta il possesso senza giustificato motivo. La segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile e l’attivazione delle procedure previste rispondono pertanto a un preciso obbligo giuridico, oltre che al dovere di tutela dell’incolumità collettiva che grava sul personale scolastico ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile e delle disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni.

In tale contesto, appare conforme ai principi dell’ordinamento anche l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’istituzione scolastica, i quali trovano il loro fondamento nel D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli studenti), laddove si afferma che la responsabilità disciplinare è personale e che le sanzioni devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Alla luce di tali riferimenti normativi, il Coordinamento esprime apprezzamento per la condotta del docente e della dirigenza scolastica, che hanno agito nel rispetto dei doveri d’ufficio e delle prescrizioni di legge, garantendo al contempo un equilibrio tra l’esigenza di sicurezza e la funzione educativa dell’istituzione. Parimenti rilevante appare l’atteggiamento collaborativo del contesto familiare e il successivo percorso di presa di coscienza da parte dello studente, elementi che si inscrivono nel quadro delle misure di carattere riparativo e rieducativo coerenti con i principi dell’ordinamento minorile, improntato alla finalità del recupero e della responsabilizzazione del soggetto.

Ciò nondimeno, l’episodio impone una riflessione più ampia sul piano preventivo. L’eventuale ricorso a strumenti di controllo tecnologico, quali i metal detector, pur astrattamente riconducibile alle misure di sicurezza, non appare di per sé idoneo a soddisfare il principio di proporzionalità né a incidere sulle cause profonde del fenomeno, che attengono piuttosto alla sfera della consapevolezza giuridica e della formazione civica degli studenti. La scuola, quale comunità educante riconosciuta dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, non può essere ridotta a spazio meramente securitario, ma deve continuare a configurarsi come luogo di promozione dei diritti inviolabili della persona e di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.

In tale prospettiva, si rende necessario rafforzare i percorsi di educazione alla legalità e ai diritti umani, in coerenza con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, promuovendo una piena interiorizzazione delle norme e dei valori costituzionali. Le esperienze già attivate dall’istituto, orientate a trasformare la sanzione in occasione di responsabilizzazione attraverso attività di utilità sociale, risultano pienamente coerenti con il principio di funzione rieducativa sancito dall’articolo 27, comma 3, della Costituzione, applicabile in via analogica anche in ambito educativo.

Il CNDDU ribadisce pertanto che la prevenzione dei comportamenti a rischio non può prescindere da un approccio integrato, fondato sulla corresponsabilità tra scuola, famiglia e istituzioni, e sulla centralità della persona in formazione. Solo attraverso un investimento continuo nella cultura dei diritti, nella consapevolezza delle regole e nella costruzione di relazioni educative significative sarà possibile garantire ambienti scolastici realmente sicuri, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU

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