COE: assegnazione annuale e casi di attribuzione agli esclusi dalla graduatoria
Assegnazione della COE: tutte le modalità in caso di contrazione di organico o mobilità secondo il CCNI 2025/28, compresi i docenti esclusi dalla graduatoria.
 Fabiana Armida
                                                                Fabiana Armida
                            
                         
                                                            La COE (Cattedra Oraria Esterna) nasce dalla combinazione di contributi orari provenienti da diverse scuole autonome (massimo tre istituti situati in due comuni differenti). Una delle scuole coinvolte assume il ruolo di sede di titolarità del docente. Le modalità di assegnazione della COE variano in base alla sua costituzione: contrazione di organico, mobilità o immissioni in ruolo.
COE per immissione in ruolo o trasferimento
Quando l'amministrazione destina la COE alla mobilità o alle immissioni in ruolo, assegna la titolarità al docente nella prima scuola indicata nel bollettino ufficiale dei trasferimenti o nei provvedimenti di nomina.
In questi casi:
- Il docente completa l’orario di insegnamento anche nelle scuole aggiuntive indicate negli elenchi ufficiali.
- Se nel tempo la scuola di completamento perde le ore necessarie, l’amministrazione può cambiare l’istituto di completamento.
- Il docente mantiene la titolarità sulla COE finché la scuola principale non offre una COI (Cattedra Orario Interna) completa. Al verificarsi di questa condizione, la scuola assegna automaticamente la COI al docente senza bisogno di ulteriori provvedimenti ufficiali.
- Chi desidera ottenere la titolarità nella scuola di completamento deve presentare domanda di trasferimento, come stabilisce il comma 4 dell’articolo 11 del CCNI 2025/28.
COE per contrazione di organico
Diversamente dalle assegnazioni per mobilità o immissioni, la COE costituitasi a seguito di contrazione di organico viene assegnata ogni anno seguendo la graduatoria interna di istituto.
Modalità di assegnazione della COE per contrazione di organico
- L’istituto assegna la COE a un docente già titolare nella scuola e in servizio nell’anno scolastico di riferimento su COI.
- La graduatoria interna viene stilata “a pettine”, includendo anche i docenti titolari dal precedente 1° settembre (ad esempio, dal 01/09/2024).
 N.B.: nella graduatoria per l’individuazione del perdente posto, questi docenti si inseriscono in coda; per l’attribuzione della COE, invece, vengono posizionati secondo punteggio.
- L’istituto aggiorna la graduatoria interna considerando i titoli acquisiti entro il 31 agosto (per l’anno scolastico 2025/26, entro il 31/08/2025).
Attribuzione della COE anche ai docenti esclusi dalla graduatoria
In alcuni casi, anche i docenti esclusi dalla graduatoria interna possono ricevere una COE:
- Se il completamento della COE avviene nello stesso comune della scuola di titolarità, l’istituto può assegnare l’incarico anche ai beneficiari delle precedenze previste dall’articolo 13/1 del CCNI 2025/28 (punti I, III, IV e VIII).
- Se invece il completamento coinvolge scuole ubicate in un comune diverso, i beneficiari delle precedenze rimangono esclusi dall’attribuzione della COE.
Assegnazione della COE in assenza o presenza di richieste
Quando più docenti richiedono volontariamente la COE oppure in mancanza di richieste, l’istituto segue questi criteri:
- Applicazione delle precedenze previste dall’articolo 13/1 del CCNI 2025/28.
- Eventuale applicazione di altre agevolazioni legislative, come la tutela delle lavoratrici madri.
- Definizione delle modalità precise tramite la contrattazione d’istituto, da concludere in tempo utile.
 
						 
				 
				