Concorso Dirigenti Scolastici: la selezione è regionale, ma non discrimina [Chiarimenti del MiM]
Concorso Dirigenti Scolastici: le soglie di accesso alla prova scritta variano a livello regionale. I chiarimenti del MiM su organizzazione e trasparenza.

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Il concorso Dirigenti Scolastici ha introdotto una struttura regionale per le prove di selezione, generando interrogativi in merito alle differenze nei punteggi minimi richiesti per accedere alla prova scritta. Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente chiarito, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, che tali differenze non rappresentano una disparità di trattamento. Tutti i candidati, infatti, hanno avuto la possibilità di scegliere la regione di partecipazione, assumendosi la responsabilità delle conseguenze legate a tale scelta.
Perché il concorso Dirigenti Scolastici è stato organizzato su base regionale
La decisione di strutturare il concorso Dirigenti Scolastici su scala regionale nasce dalla volontà di superare le criticità rilevate nella selezione nazionale del 2017. Questa modalità consente, da un lato, una migliore gestione organizzativa e, dall’altro, la possibilità per i candidati di concorrere nella regione d’interesse, riducendo il rischio di assegnazioni lontane dal proprio luogo di residenza. In base al bando ufficiale (art. 6, comma 9) e al decreto ministeriale n. 194/2022, sono stati ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per ciascuna regione. Ciò ha portato alla definizione di soglie diverse di ammissione, calcolate in base al punteggio conseguito nella prova preselettiva.
Differenze nei punteggi di accesso: un effetto del rapporto candidati/posti
Le soglie di sbarramento per accedere alla prova scritta non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. Esse variano in base al numero di posti disponibili e al totale dei candidati per ciascuna regione. In particolare, nelle aree del centro-sud, dove il numero dei partecipanti è risultato più elevato, si sono registrati punteggi minimi più alti. A differenza di quanto previsto per le prove scritte e orali – che prevedono una soglia minima nazionale – la preselezione non richiede un punteggio minimo univoco, generando dunque una differenziazione territoriale. Tuttavia, questo approccio rispetta quanto stabilito dalla normativa vigente e non costituisce un vulnus al principio di equità.
Le precisazioni del Ministero: nessuna disparità, il sistema è trasparente e coerente
In risposta alle critiche, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ribadito che il sistema adottato garantisce pari opportunità iniziali a tutti i candidati. La possibilità di scegliere la regione di partecipazione rappresenta una forma di autodeterminazione, in linea con i principi di trasparenza e meritocrazia. Tale impostazione è stata anche confermata da due sentenze del Tar del Lazio (n. 13367/2024 e n. 9603/2019), che hanno sancito la legittimità della regionalizzazione del concorso. Non si tratta quindi di una disparità, ma di un modello organizzativo che valorizza la responsabilità individuale dei partecipanti, pur nel rispetto delle regole comuni.