Congedo parentale 2025: le ultime novità INPS [Circolare]

La LdB 2025 incrementa l’indennità del congedo parentale fino all’80% di retribuzione per i lavoratori dipendenti. I chiarimenti INPS sulla nuova fruizione.

26 maggio 2025 16:28
Congedo parentale 2025: le ultime novità INPS [Circolare] - Congedo Parentale 2025
Congedo Parentale 2025
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La Legge di Bilancio 2025 introduce un significativo incremento dell’indennità del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, portandola fino all’80% della retribuzione. La misura, disciplinata all’articolo 1, commi 217 e 218 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, modifica l’articolo 34 del Testo Unico maternità e paternità, già aggiornato con le leggi finanziarie 2023 e 2024. Secondo quanto precisato nella Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025, il beneficio è subordinato a condizioni precise, tra cui la fruizione del congedo entro i primi sei anni di vita del minore, o sei anni dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Indennità all’80% solo per dipendenti: limiti e condizioni del nuovo congedo parentale 2025

Il beneficio dell’indennità aumentata all’80% si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando quindi esclusi autonomi, collaboratori e altre categorie. Se un solo genitore appartiene alla categoria dei lavoratori dipendenti, il diritto spetta esclusivamente a lui o lei. La modifica normativa non aggiunge mesi ulteriori di congedo, ma incrementa l’indennità già prevista: un mese alzato dal 60% all’80% e un altro dal 30% all’80%. In totale, ogni coppia genitoriale potrà fruire al massimo di tre mesi con indennità all’80%, a condizione che vengano utilizzati entro i sei anni del minore o dall’ingresso in famiglia nel caso di minori adottati o affidati.

Le modalità di fruizione restano flessibili: il congedo può essere utilizzato in forma intera, mensile, giornaliera o oraria. Inoltre, la misura si applica anche in caso di adozione e affidamento, rispettando comunque il limite massimo dei sei anni dall’ingresso in famiglia e non oltre la maggiore età del minore.

Congedo parentale: suddivisione, limiti massimi e dettagli per la coppia

Il limite complessivo di congedo parentale per ogni coppia è di 10 mesi, estendibili a 11 se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi continuativi o frazionati. La ripartizione tra i genitori include:

  • 3 mesi per la madre, non trasferibili al padre;
  • 3 mesi per il padre, non trasferibili alla madre;
  • 3 mesi supplementari da suddividere tra entrambi, con possibilità di utilizzo alternato o contemporaneo;
  • 1 mese indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
  • 1 mese aggiuntivo all’80% con la Legge di Bilancio 2024;
  • 1 ulteriore mese all’80% introdotto dalla Legge di Bilancio 2025;
  • 6 mesi indennizzati al 30%;
  • 2 mesi non indennizzati, salvo il rispetto dei requisiti reddituali previsti dall’art. 34, comma 3, del T.U.

La fruizione deve avvenire entro i 12 anni di vita del figlio, o dall’ingresso in famiglia nel caso di adozioni e affidi. Il beneficio dell’indennità all’80% è riservato ai tre mesi complessivi e non trasferibili, usufruibili fino al sesto anno del bambino.

Quando si applicano le nuove misure: esempi pratici e decorrenza

L’INPS, nella circolare n. 95, ha chiarito con alcuni esempi la decorrenza delle nuove indennità. Di seguito, le principali casistiche:

  • Bambini nati o adottati prima del 1° gennaio 2023: diritto a 1 mese all’80% se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2022.
  • Dal 1° gennaio 2023: diritto a 1 mese all’80% senza vincoli legati alla fruizione del congedo.
  • Prima del 1° gennaio 2024: diritto a 2 mesi all’80% se il congedo di maternità o paternità si è concluso dopo il 31 dicembre 2023.
  • Dal 1° gennaio 2024: diritto a 2 mesi all’80% indipendentemente dalla conclusione del congedo obbligatorio.
  • Prima del 1° gennaio 2025: diritto a 3 mesi all’80% se il congedo obbligatorio si è concluso dopo il 31 dicembre 2024.
  • Dal 1° gennaio 2025: diritto a 3 mesi all’80% a prescindere dal congedo precedente, purché il genitore sia un lavoratore dipendente al momento della fruizione.

In ogni caso, i mesi con indennità all’80% devono rientrare nei limiti temporali dei sei anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia. La misura riguarda esclusivamente i tre mesi non trasferibili tra i genitori, confermando la volontà del legislatore di tutelare il diritto al congedo parentale in maniera più equa e incentivante.

Allegato

La Circolare INPS sul nuovo Congedo Parentale

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