Congedo straordinario scuola: guida a diritti e ricorsi

Normativa e procedure per docenti e ATA: come gestire il rifiuto del Dirigente e l'ordine di priorità per l'assistenza ai disabili.

04 febbraio 2026 18:00
Congedo straordinario scuola: guida a diritti e ricorsi - assistenza familiare legge 104
assistenza familiare legge 104
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Analizziamo il congedo straordinario scuola ex art. 42 D.lgs. 151/2001. Focus su requisiti, ordine di priorità per parenti e affini e azioni legali contro il diniego illegittimo del Dirigente.

Il quadro normativo: tra diritti assistenziali e limiti burocratici

La gestione dei permessi lavorativi nel comparto istruzione è spesso terreno di scontro interpretativo tra amministrazione e dipendenti. Un caso emblematico riguarda la richiesta di fruizione del congedo straordinario retribuito biennale per l'assistenza a parenti o affini, disciplinato dall'art. 42 del D.lgs. 151/2001. Prendiamo in esame la situazione frequente in cui un docente richieda il beneficio per assistere un affine entro il terzo grado (ad esempio, la suocera) con cui condivide la convivenza anagrafica, vedendosi respingere l'istanza per una presunta carenza documentale.

Sotto il profilo giuridico, è fondamentale ribadire che tale periodo di assenza, pur essendo utile ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, non concorre alla maturazione di ferie, tredicesima mensilità e TFR/TFS. La procedura amministrativa prevede che la documentazione, una volta vagliata dal Dirigente Scolastico, passi al controllo rigoroso della Ragioneria Territoriale dello Stato. Tuttavia, il diritto alla fruizione scatta entro 30 giorni dalla domanda, a patto che sussista la condizione di disabilità grave accertata (art. 3, comma 3, Legge 104/92) e che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate, salvo specifiche indicazioni sanitarie.

La gerarchia degli aventi diritto: l'ordine di priorità inderogabile

Il meccanismo di concessione del congedo segue un rigido ordine di priorità a scorrimento (o "domino"). Il diritto non è universale ma spetta in via prioritaria al coniuge convivente (o parte dell'unione civile/convivente di fatto). Solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di quest'ultimo, la legittimazione scala alla categoria successiva: prima i genitori, poi i figli, seguiti da fratelli e sorelle, e infine parenti o affini entro il terzo grado.

È cruciale comprendere che per "scorrere" nella graduatoria familiare, è necessario dimostrare l'oggettiva impossibilità dei soggetti prioritari. Tuttavia, la normativa tutela il referente unico: il congedo non può essere condiviso tra più parenti per lo stesso disabile. Un aspetto dirimente riguarda il concetto di convivenza, che può essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, ma che rimane un requisito imprescindibile per parenti e affini. La legge 76/2016 ha inoltre equiparato i conviventi di fatto ai coniugi, ampliando la platea dei beneficiari e rafforzando il diritto all'assistenza all'interno delle nuove formazioni sociali.

Strategie di difesa: come opporsi al diniego del Dirigente Scolastico

Quando la scuola rigetta un'istanza formalmente corretta, spesso lo fa richiedendo documenti non previsti, come la prova dell'impossibilità all'assistenza da parte di parenti non conviventi che non hanno priorità (ad esempio, un figlio non convivente dell'assistito quando a richiedere il congedo è la nuora convivente). In questi frangenti, il dipendente deve agire con fermezza.

Se la docente ha certificato la convivenza anagrafica, lo stato di gravità dell'assistito e l'assenza/invalidità dei parenti prioritari (come il coniuge dell'assistito), il rifiuto è illegittimo. La procedura corretta prevede l'invio immediato di una diffida legale formale indirizzata all'amministrazione scolastica. Qualora l'atto stragiudiziale non sbloccasse la situazione, la via maestra rimane il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Giudice del Lavoro. La giurisprudenza tende a tutelare il diritto costituzionale alla salute e all'assistenza, condannando le interpretazioni restrittive che aggiungono oneri burocratici non contemplati dal legislatore.

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