Diploma ATA falso, scatta la condanna: danno erariale per chi inganna le graduatorie scolastiche
Diploma ATA falso e danno erariale: la Corte dei Conti condanna un collaboratore scolastico. Utilità della prestazione e danno alla PA sotto esame


Un collaboratore scolastico ha ottenuto incarichi tramite graduatorie ATA utilizzando un diploma falso. La Corte dei Conti del Piemonte lo ha ritenuto responsabile di un grave danno erariale. Il caso solleva questioni cruciali sulla validità dei titoli d’accesso, l’efficacia delle prestazioni lavorative e il rispetto del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Diploma falso per entrare nelle graduatorie ATA
Un collaboratore scolastico ha dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia di possedere un diploma di “Operatore servizi di ristorazione – sala bar”. Tuttavia, indagini mirate hanno fatto emergere gravi elementi che confermano la falsità del titolo. L’uomo avrebbe agito con piena consapevolezza, sfruttando un titolo mai conseguito per ottenere supplenze da diversi istituti scolastici tra il 2017 e il 2020.
Scoperto un archivio di diplomi in bianco nell’istituto scolastico
Le forze dell’ordine, durante una perquisizione in un istituto scolastico, hanno rinvenuto un archivio nascosto contenente pergamene in bianco con timbro a secco e intestazione ufficiale del Ministero. Queste pergamene, secondo la normativa, vengono rilasciate solo su richiesta specifica e nominativa da parte degli istituti. L’indagine ha rivelato che i numeri seriali di molti di questi diplomi erano stati assegnati ad altri istituti, mai richiesti formalmente da quello ispezionato.
Condotta dolosa e danno economico per lo Stato
La Corte dei Conti del Piemonte ha affermato che il collaboratore non ha mai svolto l’esame finale e ha agito dolosamente. La mancanza di un titolo abilitante ha reso il suo inserimento in graduatoria illegittimo, determinando un vantaggio economico non dovuto. Il suo comportamento ha causato un danno economico diretto all’Amministrazione, che gli ha corrisposto retribuzioni senza ricevere in cambio una prestazione legittima.
Prestazioni non qualificate: non sempre va restituito tutto lo stipendio
Sebbene la giurisprudenza ritenga nullo il contratto di lavoro in caso di titolo falso per mansioni qualificate, la Corte ha precisato che nel caso delle attività meno specialistiche – come quelle di un collaboratore scolastico – la prestazione può aver avuto comunque una certa utilità. In simili situazioni, l’Amministrazione può avere comunque tratto un beneficio minimo, e ciò incide sulla misura del danno erariale.
Utilità limitata e selezione violata: l’amministrazione ha perso valore
Anche se le mansioni svolte non richiedevano un’elevata specializzazione, il collaboratore ha comunque sottratto il posto a candidati legittimamente titolati, danneggiando il principio meritocratico delle graduatorie. L’Amministrazione, dunque, non ha ottenuto il miglior servizio possibile e ha subìto un danno misurabile, determinato dalla differenza tra il valore della prestazione ricevuta e quella che avrebbe potuto ricevere da un candidato qualificato.
Danno erariale da valutare caso per caso
Il danno subito dalla scuola non si annulla solo perché il collaboratore ha lavorato. I giudici chiariscono che la quantificazione del danno va commisurata alla qualità della prestazione effettivamente resa. Se la prestazione si rivela del tutto inadeguata, la somma da restituire può coincidere con l’intero stipendio percepito o anche superarlo.