Docente di sostegno senza titolo di specializzazione biennale, Cassazione: 'Legittimo il licenziamento'
La Cassazione conferma: il docente di sostegno senza il titolo di specializzazione biennale va licenziato. Analisi della sentenza e delle sue conseguenze.
Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 22420/2025, ha stabilito la legittimità del licenziamento di una docente di sostegno priva del titolo di specializzazione biennale. La sentenza chiarisce i requisiti formativi indispensabili richiesti dalla normativa e le conseguenze per chi non li possiede, segnando un precedente importante per tutto il mondo della scuola.
La vicenda e il percorso giudiziario della docente di sostegno
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale del Lavoro che aveva inizialmente accolto il ricorso di una docente, riconoscendo la validità del suo titolo di specializzazione per il sostegno. Successivamente, il Ministero dell'Istruzione ha impugnato tale decisione. La Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto di primo grado, negando la conformità del titolo ai requisiti normativi previsti. La questione è quindi approdata dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha esaminato sia aspetti processuali sia il merito dell'interpretazione legislativa, ponendo fine alla controversia legale e definendo la questione sul riconoscimento dei titoli.
L'interpretazione della normativa
Il fulcro della questione risiede nell'articolo 325 del Testo Unico della scuola (d.lgs. 297/1994). La norma prescrive in modo inequivocabile che il personale docente su posti di sostegno debba possedere un titolo conseguito al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale. La Corte ha chiarito che il cumulo di ore di corsi differenti non può sostituire il percorso formativo unitario richiesto. La ricorrente, infatti, non ha potuto dimostrare di aver frequentato un singolo corso biennale strutturato come previsto dalla legge, rendendo il suo titolo di sostegno non valido.
La decisione della Cassazione e le implicazioni
La Suprema Corte dunque ha respinto il ricorso della docente, confermando la decisione della Corte d'Appello. È stato accertato che la mancanza del titolo di specializzazione biennale costituisce un motivo valido per la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione ha specificato che la Pubblica Amministrazione è tenuta a risolvere il rapporto di lavoro se accerta la mancanza dei titoli richiesti al momento dell'assunzione. Di conseguenza, il licenziamento è stato considerato legittimo, pur garantendo alla lavoratrice i diritti economici e previdenziali maturati durante il servizio prestato.