Docente vs dirigente: Cassazione ribalta la sospensione

Cassazione annulla la sospensione a un docente per rimprovero al dirigente, chiarendo competenze e regole disciplinari.

27 settembre 2025 13:44
Docente vs dirigente: Cassazione ribalta la sospensione - Corte di Cassazione
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La Corte di Cassazione interviene sul caso di un docente sanzionato dopo aver rimproverato il dirigente scolastico in aula durante lo sciopero. La sentenza chiarisce i limiti del potere disciplinare del dirigente e conferma l’importanza del rispetto delle norme specifiche per i docenti.

La vicenda e la sanzione contestata

Il caso riguarda un docente sanzionato per essersi rivolto al dirigente scolastico con toni irriguardosi e plateali davanti agli alunni, contestando la scelta di mantenere la scuola aperta durante uno sciopero. Il procedimento disciplinare era stato avviato e concluso dallo stesso dirigente, che aveva inflitto la sospensione dal servizio fino a 10 giorni, misura tipizzata nel CCNL per il personale ATA, ma non per i docenti. In primo grado, il Tribunale territoriale aveva confermato la sanzione, ritenendo provata la condotta aggressiva e non riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica.

La posizione della Corte territoriale

Secondo il Tribunale, la responsabilità disciplinare del docente era proporzionata alla gravità della condotta, poiché il rimprovero in aula aveva minato la credibilità della funzione direttiva. La sentenza sottolineava come l’atteggiamento aggressivo del docente, in presenza degli studenti, avesse superato il confine del diritto di critica, configurando una violazione dei doveri di comportamento previsti per il personale docente.

La Cassazione e i limiti del dirigente scolastico

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20455/2025, ha annullato la sanzione, ritenendola illegittima. La Cassazione ha chiarito che il dirigente scolastico non può irrogare sanzioni disciplinari previste per il personale ATA al personale docente, ai sensi dell’art. 492 del d.lgs. n. 297/1994. La sentenza sottolinea che la competenza disciplinare si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni massime previste per la categoria di appartenenza e non sulla misura concretamente inflitta, come invece aveva fatto il dirigente. La vicenda è rinviata alla Corte territoriale per un nuovo esame, anche in riferimento al regolamento delle spese processuali.