Docenti accompagnatori in gita: diritti, tutele e rimborsi previsti nel CCNL

Un'analisi dettagliata sulle responsabilità e i diritti dei docenti accompagnatori in gita scolastica secondo le disposizioni del CCNL istruzione e ricerca.

A cura di Redazione Redazione
11 maggio 2026 12:30
Docenti accompagnatori in gita: diritti, tutele e rimborsi previsti nel CCNL - Gite scolastiche
Gite scolastiche
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Assumere il ruolo di docenti accompagnatori in gita comporta l'accettazione di specifiche responsabilità legali. Analizziamo come il CCNL regola l'attività volontaria di accompagnamento degli studenti, tra obblighi di vigilanza e diritti economici spettanti al personale scolastico.

Docenti accompagnatori in gita: l’attività è volontaria. Diritti, tutele e rimborsi spese secondo il CCNL

La posizione del docente accompagnatore durante una gita scolastica è caratterizzata da un complesso quadro di responsabilità, rischi e tutele.

Responsabilità e rischi dei docenti accompagnatori

Il docente che accetta di accompagnare gli studenti in un viaggio d’istruzione si assume significative responsabilità di natura sia civile che penale, derivanti dall’obbligo di vigilanza sugli alunni affidatigli.

1. Responsabilità Civile

La responsabilità civile del docente si fonda principalmente sull’art. 2048 del Codice Civile (culpa in vigilando) e sulla natura contrattuale del rapporto che si instaura con l’iscrizione dell’alunno a scuola. Si distingue in due principali scenari:

  • Danno cagionato dall’alunno a terzi o a cose: Se uno studente provoca un danno a persone (terzi) o a beni (es. strutture alberghiere, musei, mezzi di trasporto), il docente accompagnatore è presunto responsabile. Per liberarsi da tale responsabilità, deve fornire la “prova liberatoria”, ossia dimostrare di non aver potuto impedire il fatto nonostante una vigilanza diligente e costante.

  • Danno che l’alunno cagiona a se stesso (autolesione): In questo caso, la giurisprudenza prevalente inquadra la responsabilità nell’ambito contrattuale. L’accettazione dell’iscrizione a scuola instaura un vincolo negoziale che obbliga l’istituto (e per esso il personale docente) a vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo. L’istituto scolastico deve dimostrare che l’evento dannoso è stato causato da un fattore imprevedibile e inevitabile, non imputabile a una carenza nell’obbligo di vigilanza.

È fondamentale sottolineare che, in base all’art. 61 della Legge n. 312/1980, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico per danni arrecati all’Amministrazione o a terzi è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza.

2. Responsabilità Penale

La responsabilità penale è strettamente personale e sorge in circostanze più gravi. Il docente non risponde penalmente per un reato commesso dall’alunno (es. furto). Tuttavia, può essere chiamato a rispondere per reati come lesioni colpose o omicidio colposo ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice Penale, secondo cui “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Oggetto e durata della responsabilità

La responsabilità del docente accompagnatore è ampia e si estende a molteplici aspetti:

  • Vigilanza costante e attiva: Il docente deve sorvegliare gli alunni in modo continuativo durante tutte le fasi del viaggio: trasferimenti, visite, pasti, attività ricreative e anche durante le ore notturne.

  • Controllo preventivo degli ambienti: La responsabilità si estende anche alla verifica della sicurezza degli ambienti frequentati dagli studenti. La giurisprudenza ha stabilito che il docente ha il dovere di controllare preventivamente le strutture (es. camere d’albergo) per individuare ed eliminare potenziali pericoli, come cavi elettrici scoperti o altre insidie.

La responsabilità del docente inizia nel momento in cui gli alunni gli vengono affidati e termina solo alla conclusione della gita, con il riaffido degli studenti ai genitori o alla normale struttura scolastica. Essa copre l’intera durata del viaggio, 24 ore su 24, motivo per cui è considerata particolarmente gravosa.

Possibilità di rifiutare l’incarico

L’incarico di docente accompagnatore è su base volontaria. Difatti, un docente può legittimamente rifiutarsi di accompagnare gli alunni in gita, senza che ciò costituisca un’irregolarità o possa comportare sanzioni disciplinari.

Modalità di tutela per il docente

Per mitigare i rischi connessi all’incarico, il docente può e deve adottare una serie di cautele e misure preventive:

  1. Esercitare una vigilanza diligente e adeguata: La prima forma di tutela è adempiere correttamente al proprio dovere, modulando la sorveglianza in base all’età degli studenti, al contesto e ai rischi prevedibili. È fondamentale dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno.

  2. Organizzazione della vigilanza: È cruciale che la scuola predisponga un piano organizzativo della vigilanza, che può includere turnazioni tra i docenti, specialmente per le ore notturne, al fine di rendere l’obbligo di sorveglianza concretamente esigibile e non una pretesa di vigilanza ininterrotta H24.

  3. Verifica delle coperture assicurative: Il docente dovrebbe assicurarsi che la scuola abbia stipulato polizze assicurative adeguate a coprire i rischi del viaggio, sia per la responsabilità civile che per gli infortuni degli studenti e degli stessi accompagnatori.

  4. Rifiuto di dichiarazioni di manleva: Qualsiasi dichiarazione che pretenda di addossare al singolo docente ogni responsabilità, esonerando la scuola, è da considerarsi illegittima e priva di effetti giuridici. Si consiglia di non firmare tali documenti .

  5. Adempimenti formali e informativi: Una corretta gestione documentale, come la raccolta di informative dettagliate sulle condizioni di salute degli alunni (es. allergie) e la comunicazione di tali informazioni alle strutture ospitanti, contribuisce a prevenire incidenti e a dimostrare la diligenza del personale scolastico

Compenso aggiuntivo

Il CCNL del comparto statale non prevede un compenso specifico o una retribuzione aggiuntiva per i docenti che svolgono la funzione di accompagnatori durante i viaggi d’istruzione. L’attività viene spesso inquadrata tra le “ore aggiuntive non di insegnamento”.

Tuttavia, il CCNL non vieta la possibilità di una remunerazione. Questa può essere stabilita a livello di singola istituzione scolastica attraverso la contrattazione integrativa d’istituto, utilizzando le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS). Tale compenso può essere erogato come attività aggiuntiva, ore eccedenti o tramite un importo forfettario deliberato dal Consiglio di Istituto . Le tabelle economiche del CCNL 2019-2021 prevedono infatti i compensi orari per prestazioni aggiuntive, che possono rappresentare la base per tale remunerazione.

Gestione dei giorni festivi

Se il viaggio d’istruzione si svolge durante giornate festive, il CCNL prevede che queste debbano essere retribuite o, in alternativa, recuperate dal docente come giorni di riposo compensativo.

Orario di lavoro

Il CCNL del comparto scuola non stabilisce un limite orario giornaliero specifico per i docenti impegnati in un viaggio d’istruzione. Tuttavia, ciò non implica un obbligo di vigilanza ininterrotta H24. Il docente rimane tutelato dalle norme generali in materia di diritto del lavoro, il che rende necessaria un’organizzazione del servizio basata su turni tra gli accompagnatori per garantire il rispetto dei riposi.

È interessante notare che all’interno dello stesso CCNL Istruzione e Ricerca, ma nella sezione dedicata agli Enti di Ricerca, l’art. 136 specifica che “Il tempo di viaggio per attività fuori sede è considerato orario di lavoro”. Sebbene questa norma non sia direttamente applicabile al personale della scuola, rappresenta un principio di riferimento all’interno del medesimo quadro contrattuale.

In sintesi, il CCNL del comparto scuola statale delinea un quadro in cui l’accompagnamento è volontario, non prevede una retribuzione aggiuntiva specifica (ma non la esclude, demandandola alla contrattazione di istituto), e garantisce il rimborso delle spese e la compensazione dei giorni festivi. La disciplina di dettaglio su responsabilità e organizzazione dell’orario è invece lasciata alla normativa generale e all’autonomia scolastica.

Avv. Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno

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