L’ARAN ha fornito chiarimenti cruciali sul trattamento economico dei DSGA che ricoprono incarichi ad interim. Un orientamento ufficiale del 12 giugno 2025 definisce che l’indennità di direzione, fissa e variabile, spetta per intero al funzionario sostituto, garantendo uniformità e sicurezza economica.
Le condizioni per l’incarico ad interim del DSGA
L’incarico ad interim di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) non è automatico, ma è vincolato a specifiche condizioni stabilite dall’articolo 57, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Questo tipo di incarico può essere conferito solo quando il titolare del ruolo è assente per l’intero anno scolastico, o comunque per un periodo continuativo superiore a tre mesi, fino al 31 agosto. In tali circostanze, l’incarico può essere assegnato sia a un funzionario che non ricopre già il ruolo di DSGA, sia a uno che è già titolare in un’altra istituzione scolastica.
Dettagli sul trattamento economico previsto
Il trattamento economico per il funzionario che assume l’incarico di DSGA ad interim è pari al 100% dell’indennità di direzione, specifica per l’istituzione scolastica in cui viene svolto l’incarico. Questa indennità, come specificato dall’articolo 56 del medesimo CCNL, è composta da una parte fissa e una parte variabile. Attualmente, la componente fissa ammonta a circa 2.764 € lordi annui. La parte variabile, invece, è legata alla complessità della scuola e viene finanziata attraverso il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa dell’istituzione interessata.
Le importanti novità introdotte dall’ARAN
L’orientamento pubblicato dall’ARAN il 12 giugno 2025 rappresenta una novità significativa, chiarendo che il funzionario che sostituisce il DSGA ad interim ha diritto all’intera indennità di direzione, comprensiva sia della parte fissa che di quella variabile. Questa pronuncia rafforza la sicurezza economica del lavoratore ad interim e promuove l’uniformità di trattamento a livello nazionale.
Per le istituzioni scolastiche, ciò implica una gestione oculata del fondo d’istituto e delle risorse finanziarie disponibili, al fine di garantire una liquidazione tempestiva e conforme agli obblighi contrattuali. L’ARAN ha confermato che l’intero importo, sia fisso che variabile, spetta all’interinale, finanziato con le risorse destinate al miglioramento dell’offerta formativa, specificando che la percentuale variabile è stata portata dal 50% al 100% in sede negoziale.
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