Ferie docenti precari: arriva il risarcimento di 5mila euro a Padova
Una sentenza del Tribunale di Padova riconosce il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per gli insegnanti con contratto al 30 giugno.
Il diritto alle ferie docenti precari rappresenta un pilastro fondamentale del contratto di lavoro, spesso ignorato dalle amministrazioni scolastiche. Una recente sentenza del Tribunale di Padova ha stabilito che la monetizzazione ferie è dovuta se il dipendente non è stato messo in condizione di fruirne, assegnando un risarcimento di circa 5.000 euro a un insegnante che ha presentato ricorso Anief. Questa decisione conferma che i giorni di riposo non possono essere cancellati d'ufficio senza una comunicazione trasparente.
Diritto alla monetizzazione delle ferie docenti precari
Il caso riguarda un insegnante di Padova che, tra il 2015 e il 2024, ha accumulato anni di supplenze con scadenza al 30 giugno. Il Giudice del Lavoro ha stabilito un indennizzo di 4.896,36 euro, calcolando una media di circa 500 euro per ogni anno di servizio. La sentenza si basa sul principio espresso dalla Corte di Cassazione: il docente a tempo determinato ha diritto all'indennità sostitutiva a meno che la scuola non dimostri di averlo invitato formalmente a utilizzare le ferie, avvisandolo della possibile perdita del beneficio.
Obbligo di disponibilità e calcolo dei giorni
Il tribunale ha chiarito un punto cruciale riguardante il periodo che intercorre tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Durante queste settimane, il personale scolastico è considerato a disposizione dell'amministrazione per eventuali sostituzioni o esami.
Di conseguenza:
I periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale) vengono computati come riposo già goduto.
Il mese di giugno non può essere sottratto automaticamente dal conteggio delle ferie, poiché il docente è contrattualmente vincolato a restare reperibile per l'istituto.
L'onere della prova spetta alla scuola, che deve dimostrare di aver sollecitato il dipendente a fruire dei giorni di riposo.
Tutela legale e vittoria del ricorso anief
Marcello Pacifico, presidente di Anief, ha ribadito che l'eliminazione d'ufficio delle ferie è un atto illegittimo. L'indennità sostitutiva è definita come un diritto inalienabile con natura mista, sia retributiva che risarcitoria, e può essere richiesta fino a dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro. Il sindacato invita tutto il personale, inclusi i profili ATA, a verificare la propria posizione contrattuale per recuperare le somme spettanti per le festività soppresse e i giorni di ferie mai pagati.