Ferie non godute NoiPA: ecco quando arriva il pagamento ai supplenti del 30 giugno
Ferie non godute NoiPA: perché ai supplenti del 30 giugno il compenso arriva separato e cosa deve fare la segreteria.
Chiusa la supplenza al 30 giugno, a luglio molti docenti e personale ATA non trovano il cedolino e si chiedono il perché. La risposta ruota attorno alle ferie non godute NoiPA, un accredito che spesso viaggia da solo e si somma ad altri importi in arrivo, come gli arretrati del contratto e il conguaglio del 730. Vediamo come si calcola, perché non parte da solo e cosa succede se la scuola non registra i giorni maturati.
Perché i supplenti del 30 giugno restano senza cedolino di luglio
Il contratto si chiude il 30 giugno, quindi non c'è un mese lavorato da pagare. Il meccanismo è lineare, ma genera confusione perché molti si aspettano comunque un accredito. Ciò che può arrivare dopo la cessazione non è uno stipendio: è il compenso per le ferie non godute NoiPA, la somma che sostituisce i giorni maturati e mai utilizzati durante l'anno scolastico. L'importo cambia da persona a persona, perché dipende dai giorni residui, dall'anzianità e dalla retribuzione individuale. Due supplenti con contratti diversi possono ricevere cifre lontane tra loro, e questo alimenta confronti spesso senza base reale. Il compenso è soggetto a tassazione e contribuzione, così il netto risulta più basso del previsto. Chi ha invece un incarico fino al 31 agosto di norma gode le ferie in estate e non riceve alcun pagamento sostitutivo, salvo casi come malattia o maternità.
Ferie non godute NoiPA: il pagamento non parte da solo
L'aspetto più delicato è che il diritto non si attiva in automatico. Perché l'indennità venga elaborata, la segreteria deve caricare il prospetto ferie tramite SIDI o COOPAPP. Senza questo passaggio, il sistema non procede e molti supplenti scoprono solo a luglio che i dati non risultano inseriti. In questi casi conviene sollecitare la segreteria, perché l'indennità spetta per legge e va liquidata. Se l'istituto nega il diritto o resta fermo, ci si può rivolgere a un patronato o a un sindacato, fino alla vertenza nei casi più complessi. Quando l'emissione va a buon fine, la somma compare su un cedolino dedicato, di solito tra fine luglio e agosto. I tempi non sono uguali per tutti: contratti frazionati e supplenze brevi richiedono verifiche extra e allungano l'attesa. L'accredito arriva sul conto già registrato, anche a rapporto concluso, senza alcuna domanda da presentare.
Arretrati del contratto e conguaglio 730 dopo la cessazione
La chiusura al 30 giugno non spegne i rapporti con il sistema. Nelle settimane seguenti possono arrivare altre somme, su emissioni distinte:
il conguaglio del 730, che può essere un rimborso o una trattenuta secondo la posizione fiscale, accreditato a chi ha indicato il sistema come sostituto d'imposta;
gli arretrati del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmato in via definitiva all'ARAN il 1° luglio 2026, spettanti anche ai supplenti del 30 giugno ma calcolati in proporzione ai giorni lavorati.
Proprio per questo gli importi risultano più bassi rispetto al personale con incarico annuale. Attenzione poi alle trattenute residue: se una riduzione legata ad assenze di giugno non viene recuperata sull'ultimo cedolino, il debito passa al contratto successivo e pesa sul primo stipendio del nuovo anno. Meglio quindi controllare l'area personale nelle settimane dopo la cessazione, perché gli accrediti arrivano in momenti diversi e spesso senza preavviso.
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