Festività Santo Patrono, ARAN: 'Nessun recupero se il giorno non lavorativo'

Le indicazioni operative di ARAN sulla festività Santo Patrono scuola e i vincoli contrattuali che impediscono lo slittamento della ricorrenza nel calendario.

07 dicembre 2025 16:00
Festività Santo Patrono, ARAN: 'Nessun recupero se il giorno non lavorativo' - ARAN
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La gestione della festività Santo Patrono scuola segue regole precise stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) e dalle recenti interpretazioni dell'Agenzia negoziale (ARAN). È stato chiarito in via definitiva che non spetta alcun recupero della giornata qualora la ricorrenza del Santo coincida con un giorno non lavorativo o di chiusura ordinaria dell'istituto, escludendo ogni forma di compensazione successiva.

Cosa stabilisce il CCNL sulla ricorrenza del Santo patrono

La normativa di riferimento per il personale scolastico è contenuta nell'articolo 14 del CCNL Scuola stipulato il 29 novembre 2007.

Il testo contrattuale definisce chiaramente il perimetro del diritto, stabilendo che la ricorrenza del Santo Patrono della località di servizio è considerata festiva solo se ricade in un giorno lavorativo.

Ne deriva che il diritto all'assenza retribuita per il personale docente e ATA si concretizza esclusivamente nella data esatta della celebrazione, senza possibilità di differire la festività ad altra data.

I chiarimenti ARAN su slittamenti e chiusure alternative

Sulla questione è intervenuta l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l'orientamento n. 34582, necessario per dirimere i dubbi sorti a seguito di alcune ordinanze regionali.

L'Agenzia ha specificato che la disciplina contrattuale non ammette interpretazioni estensive riguardanti il recupero della giornata di riposo.

In sintesi, l'orientamento ARAN stabilisce che:

  • Non è consentito lo slittamento della festività in una giornata diversa da quella calendarizzata.

  • Non esiste alcun diritto al recupero se il Patrono cade di sabato, domenica o in giorni in cui la scuola è già chiusa.

  • Le ordinanze locali che propongono giorni di chiusura alternativi non possono derogare al contratto nazionale senza la necessaria copertura finanziaria.

Pertanto, anche qualora la festa patronale dovesse cadere al di fuori del calendario delle lezioni o durante un periodo di sospensione dell'attività didattica, il personale non matura alcun diritto a godere di una giornata libera supplementare.

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