Giustizia Tributaria: novità del Dlgs 81/2025 su conciliazione e processo telematico
Giustizia Tributaria: Il Dlgs 81/2025 porta grandi novità sulla conciliazione giudiziale per tutti i ricorsi in Cassazione e rivoluziona il processo telematico


Il Decreto Legislativo n. 81/2025, in vigore dal 13 giugno, rivoluziona aspetti chiave della giustizia tributaria italiana. L'articolo 16 del decreto apporta modifiche significative, estendendo l'applicabilità della conciliazione giudiziale ai ricorsi pendenti in Cassazione e introducendo importanti adeguamenti al processo telematico tributario. Queste innovazioni promettono maggiore efficienza e nuove vie per la risoluzione delle dispute fiscali.
Rivoluzione nella Giustizia Tributaria per la conciliazione giudiziale in cassazione
La conciliazione giudiziale rappresenta ora uno strumento molto più accessibile per risolvere le controversie fiscali. Il nuovo Decreto Legislativo n. 81/2025 ha eliminato i precedenti vincoli temporali che limitavano la sua applicazione ai ricorsi in Cassazione. D'ora in avanti, i contribuenti possono avviare la conciliazione giudiziale per tutti i ricorsi pendenti in Cassazione, indipendentemente dalla data di notifica, anche se anteriori al 4 gennaio 2024. Questa estensione permette alle parti di raggiungere un accordo per la definizione, totale o parziale, della controversia, presentando un'istanza congiunta. La Corte, basandosi su questo accordo, emetterà una sentenza che decreta la cessazione del contenzioso. L'accordo di conciliazione deve specificare le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, offrendo una soluzione chiara e definita alla disputa.
Processo telematico tributario: validità degli atti e modifiche procedurali
Il Decreto Legislativo n. 81/2025 porta importanti aggiornamenti anche al processo telematico tributario, innalzando gli standard di efficienza e chiarezza. Per quanto riguarda la validità delle copie informatiche degli atti, il provvedimento stabilisce chiaramente che il giudice non considererà atti e documenti su supporto cartaceo se il difensore non deposita nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, completa di attestazione di conformità al documento analogico in suo possesso. Questo rafforza l'importanza dell'accuratezza e della conformità nella documentazione digitale.
Deliberazione del collegio e notifiche nel giudizio di ottemperanza
Il decreto introduce anche una significativa variazione procedurale relativa alla deliberazione del collegio giudicante. Dopo la camera di consiglio, spetta ora al presidente della Corte, e non più al collegio giudicante, dare lettura immediata del dispositivo della sentenza. È comunque possibile riservarne il deposito in segreteria e comunicarlo contestualmente ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
Infine, il giudizio di ottemperanza, che permette l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, beneficia di una nuova modalità di notifica. La messa in mora dell'ente impositore può avvenire, oltre che tramite ufficiale giudiziario, anche via posta elettronica certificata (PEC), velocizzando e modernizzando la procedura.