Il diritto alla RPD vale anche per le supplenze brevi: a Modena la sentenza che condanna il MiM
Il Tribunale di Modena riconosce il diritto alla RPD anche ai supplenti brevi: il Ministero dell’Istruzione dovrà risarcire un docente con 1.300 euro.
Una recente sentenza del Tribunale di Modena ha stabilito che la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) deve essere riconosciuta anche agli insegnanti con contratti a termine, indipendentemente dalla durata del servizio o dalla tipologia di incarico. Il caso riguarda un docente precario che ha lavorato per 243 giorni nell’anno scolastico 2020/2021 senza ricevere la RPD, un compenso previsto dal CCNL Scuola e garantito dalla normativa europea sul lavoro a tempo determinato.
La sentenza: la RPD è un diritto per tutti i docenti, anche quelli a tempo determinato
Il giudice del lavoro ha confermato la natura fissa e continuativa della Retribuzione Professionale Docenti, riconoscendone il carattere non accessorio ma strutturale all’impiego, a prescindere dalla durata del contratto. Secondo il Tribunale, il mancato pagamento della RPD costituisce una discriminazione ai danni del lavoratore precario, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro europeo del 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE. Citando anche precedenti della Corte di Cassazione, il giudice ha ritenuto ingiustificata ogni disparità di trattamento economico tra docenti a tempo determinato e indeterminato, ordinando al Ministero dell’Istruzione un risarcimento di 1.300 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Giurisprudenza consolidata: la Corte di Cassazione conferma il principio di non discriminazione
La decisione del Tribunale di Modena si inserisce in un solco tracciato dalla giurisprudenza nazionale ed europea, secondo cui non è ammissibile negare a un docente precario un compenso previsto per le stesse mansioni svolte dai colleghi di ruolo. La Cassazione, con la sentenza n. 15231 del 16 luglio 2020 e altre pronunce simili, ha ribadito che il principio di parità di trattamento deve prevalere su riserve normative interne, riconoscendo il diritto alla RPD anche in caso di supplenze brevi e saltuarie. In tal senso, il compenso assume pieno titolo tra le condizioni generali di impiego, obbligando l’amministrazione a una retribuzione equa e non discriminatoria.
L'invito di Anief: migliaia di docenti possono recuperare l'RPD fino a 3.000 euro l'anno
Secondo Marcello Pacifico, presidente dell’Anief, la sentenza di Modena conferma un orientamento ormai consolidato che tutela i lavoratori precari del comparto scuola. L’associazione invita tutti i docenti e il personale ATA che non abbiano ricevuto la RPD a presentare diffida e ricorrere al tribunale per il recupero delle somme dovute, che possono arrivare fino a 3.000 euro per ogni anno scolastico. Il messaggio è chiaro: anche una sola giornata di supplenza può dare diritto alla retribuzione aggiuntiva, che può variare da 80 a 300 euro mensili in base all’anzianità.
Le conclusioni della Sentenza di Modena
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti per i contratti a termine stipulati col Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’a.s. 2020/2021 e, per l’effetto, condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €. 1.296,41, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) CONDANNA il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.030,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Modena, 15 maggio 2025