Immissione in ruolo supplenti dopo 36 mesi di servizio, Anief: 'Ecco come ottenere la stabilizzazione e il risarcimento'
La Cassazione conferma l'immissione in ruolo supplenti dopo tre anni: Anief chiede il doppio canale e annuncia ricorsi per i precari.
L'immissione in ruolo supplenti torna al centro del dibattito sulla scuola italiana. Dopo 36 mesi di servizio, anche non continuativo, il personale precario ha diritto a un contratto stabile: lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 30779 del 23 novembre. Il sindacato Anief rilancia la richiesta del doppio canale di reclutamento e annuncia nuovi ricorsi per il risarcimento dei docenti precari della scuola.
Cosa dice la sentenza della Cassazione
La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell'Istruzione contro un docente di religione cattolica. L'insegnante aveva già vinto in Corte d'Appello a Perugia dopo la reiterazione illegittima di contratti a termine ben oltre la soglia dei tre anni. Il principio fissato dai giudici è netto: chi supera i 36 mesi di supplenza, anche non continuativa, va stabilizzato. La normativa europea lo prevede da tempo, ma l'Italia non si è ancora adeguata. Per la Corte, i concorsi da soli non bastano a fermare l'abuso del precariato nella scuola pubblica.
Immissione in ruolo supplenti: la richiesta di Anief
Il sindacato Anief e il presidente nazionale Marcello Pacifico chiedono al Parlamento due interventi prima della fine della legislatura:
la proposta S 545 sul doppio canale di reclutamento, una misura a costo zero per lo Stato;
la proposta S 1413 sul riscatto agevolato della laurea.
La segretaria generale Daniela Rosano chiarisce il senso della battaglia: «La sentenza della Corte di Cassazione di alcuni mesi fa ha detto che dopo 36 mesi bisogna assumere il personale, come prescrive già la normativa europea. È una norma a cui l'Italia non si è voluta ancora adeguare e adesso è necessario approvare il doppio canale di reclutamento, perché quello che dice la Cassazione è che i concorsi non sono uno strumento sufficiente per fermare l'abuso del precariato».
Quanti precari rischiano un'altra supplenza annuale
Anche per il prossimo anno scolastico il rischio resta alto. Si parla di 150mila-200mila supplenze annuali, un numero che neanche i concorsi straordinari del Pnrr sono riusciti a ridurre in modo sensibile. Servono soluzioni rapide e strutturali. Per il sindacato la strada è la stabilizzazione diretta dalle GPS, le Graduatorie provinciali per le supplenze, su organici interamente di diritto. Tra i precari pesano soprattutto i posti di sostegno per gli alunni con disabilità, troppo spesso coperti in deroga e con contratti a termine ripetuti negli anni.
Risarcimenti fino a 24 mensilità per i precari
I docenti precari di lunga data hanno buoni motivi per chiedere il risarcimento del danno. Chi presenta ricorso al giudice del lavoro sta ottenendo indennizzi tra i 40mila e i 60mila euro. I tribunali applicano sempre più spesso la sentenza della Cassazione, che indica nello scorrimento automatico delle graduatorie l'unico vero rimedio all'abuso contrattuale. L'articolo 12 del decreto legge 131 del 2024 ha alzato il tetto massimo del risarcimento da 12 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine lavoro. Il ricorso resta sempre possibile quando si superano i 36 mesi di contratto.
I richiami dell'Europa all'Italia
Il tema non è soltanto nazionale. La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia il 3 ottobre 2024 per violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sui lavoratori a tempo determinato. Nel 2021 Anief aveva presentato un reclamo collettivo al Comitato Europeo dei Diritti Sociali sulla condizione dei precari del sostegno, circa 122mila su oltre 200mila supplenti totali. Il 22 dicembre il Comitato ha accolto il reclamo, confermando che l'Italia viola la Carta sociale europea sul diritto allo studio degli alunni con disabilità.
Come fare ricorso
Il link al ricorso con Anief per il risarcimento danni (fino a 24 mensilità) a seguito di abuso dei contratti a termine.
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