Licenziamento per assenze ingiustificate per cure terapeutiche: quali sono i limiti

Licenziamento per assenze ingiustificate: la Cassazione chiarisce che le cure mediche non bastano senza la certificazione formale e preventiva.

30 maggio 2025 20:09
Licenziamento per assenze ingiustificate per cure terapeutiche: quali sono i limiti - Fisioterapia ricorrente
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Una dipendente pubblica è stata licenziata con preavviso per non aver giustificato formalmente alcune assenze dal lavoro, in apparente violazione dell’art. 55-quater, lett. b), del Decreto Legislativo n. 165/2001. La lavoratrice ha dichiarato che tali assenze erano dovute a cure terapeutiche continuative, ma la giustificazione è stata considerata insufficiente dai giudici della Corte di Cassazione.

Cosa prevede la normativa in materia di assenze ingiustificate

L’articolo 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che il dipendente pubblico può essere licenziato per motivi disciplinari quando si verificano assenze ingiustificate per oltre tre giorni nel biennio o per più di sette giorni nell’arco di dieci anni. In tali circostanze, è necessaria una documentazione formale che attesti la legittimità dell’assenza. La legge non riconosce giustificazioni informali o verbali come prove valide per evitare sanzioni disciplinari. Nel caso in esame, la lavoratrice non ha presentato una certificazione medica ufficiale nei tempi e nei modi richiesti. La sua tesi si è basata su due elementi: la prassi amministrativa seguita in passato e l’assenza di un diniego esplicito da parte dell’ASL. Tuttavia, secondo i giudici, tali condizioni non rappresentano una valida autorizzazione all’assenza.

Obbligo di certificazione medica e comunicazione all’INPS

La Corte di Cassazione ha ribadito l'importanza dell’art. 55-septies del medesimo decreto, che impone al lavoratore di giustificare l’assenza per motivi di salute esclusivamente attraverso una certificazione medica rilasciata da:

  • un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • una struttura sanitaria pubblica.

Tale certificazione deve essere trasmessa all’INPS, che ha l’obbligo di inoltrarla al datore di lavoro. Il mancato rispetto di questa procedura determina l’invalidità della giustificazione. La comunicazione verbale anticipata, come una telefonata o una semplice informazione informale, non viene ritenuta sufficiente. In assenza della trasmissione ufficiale, l’assenza viene considerata ingiustificata, anche se dovuta a motivi di salute.

Congedo per cure e interpretazione delle prassi

Il riferimento al congedo per cure, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, riguarda situazioni legate a infermità invalidanti. Anche in questi casi, però, la Corte ha sottolineato che il lavoratore deve:

  • inoltrare una richiesta formale preventiva;
  • allegare una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o di una struttura pubblica.

Presentare documenti sanitari solo in un secondo momento, ovvero a posteriori, non basta per ottenere la legittimazione dell’assenza. Le prassi adottate in precedenti episodi o il silenzio dell’ASL non possono essere interpretati come approvazione implicita. La Corte ha chiarito in modo definitivo che l’assenza di una risposta formale non equivale a un’autorizzazione tacita. In conclusione, la regolarità procedurale rappresenta un elemento essenziale nella gestione delle assenze nel pubblico impiego. Anche in presenza di motivi di salute, la mancata osservanza delle modalità di giustificazione previste dalla normativa può legittimare il licenziamento disciplinare.