Mobilità 2026/27: calcolo punteggi, ricongiungimenti e vincoli
Analisi sulla mobilità: come vengono valutati il ricongiungimento e i figli nella domanda di trasferimento territoriale e professionale.
In vista della prossima finestra per la mobilità territoriale e professionale, prevista indicativamente tra la fine di febbraio e la metà di marzo 2026, i docenti devono esaminare con attenzione le tabelle di valutazione. Le esigenze di famiglia rappresentano una variabile determinante, ma la loro applicazione differisce sostanzialmente in base alla tipologia di movimento richiesto.
Tempistiche e gestione delle istanze di trasferimento
L'apertura delle funzioni per la presentazione delle domande di mobilità 2026-2027 è attesa, secondo le consuetudini del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in un arco temporale che va dall'ultima settimana di febbraio alla seconda decade di marzo 2026. All'interno della modulistica digitale presente su Istanze Online, una delle sezioni che richiede maggiore accortezza nella compilazione è quella dedicata alle esigenze di famiglia. Questa specifica area del modulo permette l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo che, sovente, risulta decisivo per ottenere il trasferimento nella sede desiderata, scalando le graduatorie interne d'istituto o quelle per i movimenti provinciali e interprovinciali. È fondamentale che il personale docente prepari preventivamente tutta la documentazione necessaria a comprovare lo status dichiarato, poiché le dichiarazioni mendaci comportano l'immediata decadenza dai benefici ottenuti.
Criteri per il ricongiungimento al partner
Analizzando la tabella di valutazione vigente per i trasferimenti a domanda, il sistema attribuisce un valore fisso di 6 punti per il ricongiungimento. Tale punteggio spetta non solo nel caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile, ma si estende anche ai genitori o ai figli per i docenti non coniugati. Un aspetto normativo di rilievo, spesso trascurato, riguarda l'inclusione del convivente di fatto: la legislazione attuale, richiamando l'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, equipara le convivenze registrate all'anagrafe alle altre forme di unione ai fini della mobilità. Pertanto, per vedersi riconosciuti i 6 punti, è indispensabile che la convivenza risulti ufficialmente certificata e che la richiesta di ricongiungimento sia indirizzata verso il comune di residenza del familiare o del partner, garantendo così una parità di trattamento tra le diverse configurazioni familiari riconosciute dall'ordinamento giuridico italiano.
Valutazione dell'età dei figli e disabilità
Il calcolo del punteggio relativo alla prole segue criteri anagrafici rigidi che influenzano direttamente il posizionamento in graduatoria. Nello specifico, vengono assegnati 5 punti per ogni figlio che non abbia ancora compiuto i sei anni di età, considerando come termine ultimo il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Per i figli di età superiore ai sei anni, ma che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età entro la medesima scadenza di fine anno, il sistema attribuisce invece 4 punti ciascuno. La normativa prevede un'importante clausola di salvaguardia per le situazioni di fragilità: il punteggio di 4 punti viene esteso ed attribuito anche per ogni figlio di età superiore ai 18 anni, qualora questo risulti totalmente inabile a proficuo lavoro. Questa distinzione mira a valorizzare il carico familiare del docente, graduandolo in base all'età dei minori e alla presenza di condizioni di disabilità certificata.
Le esclusioni nella mobilità professionale
Esiste una netta demarcazione normativa quando si passa dalla mobilità territoriale a quella professionale, ovvero nelle richieste di passaggio di cattedra o di passaggio di ruolo. In questi specifici casi, il docente non ha diritto ad alcun punteggio derivante dalle esigenze di famiglia: non potranno essere caricati i 6 punti per il ricongiungimento, né quelli relativi ai figli (indipendentemente dalla loro età), né tantomeno i punti per l'assistenza a genitori o figli nel comune di cura. La ratio di tale esclusione risiede nella natura stessa della mobilità professionale, che valuta esclusivamente l'anzianità di servizio e i titoli culturali e professionali posseduti. Anche il sistema delle precedenze subisce una drastica contrazione in questa fase: le uniche priorità riconosciute riguardano i docenti non vedenti (L. 120/91), i soggetti emodializzati (L. 270/82) e il personale utilizzato nella classe di concorso richiesta, azzerando di fatto ogni vantaggio legato alla sfera familiare.