Mobilità 2026/27, CNDDU: diritto al rientro per i docenti della Legge 107

Il CNDDU chiede l'estensione delle precedenze per la Mobilità 2026/27 ai docenti della Legge 107/2015 per garantire equità e benessere.

A cura di Redazione Redazione
02 marzo 2026 19:00
Mobilità 2026/27, CNDDU: diritto al rientro per i docenti della Legge 107 - Romano Pesavento
Romano Pesavento
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Il dibattito sulla Mobilità 2026/27 si accende: il CNDDU esige tutele per i docenti della Legge 107. Non è solo burocrazia, ma un diritto fondamentale per superare la distanza forzata che logora famiglie e didattica. È ora di agire con coerenza istituzionale.

Mobilità 2026/27: il diritto al rientro non può essere selettivo. Urgente estensione della precedenza anche ai docenti immessi in ruolo con la Legge 107/2015

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene nel dibattito pubblico sulla mobilità 2026/27 con senso di responsabilità istituzionale e con la consapevolezza che il tema non riguarda esclusivamente una procedura amministrativa, ma tocca principi costituzionali, equilibri contrattuali e diritti fondamentali della persona-lavoratore.

Nel lessico pubblico della scuola italiana, la parola “mobilità” è diventata negli anni una formula neutra, amministrativa, quasi fisiologica. Eppure, per una parte consistente del personale docente immesso in ruolo con la Legge 107/2015, la mobilità non è stata un istituto contrattuale: è stata, e continua a essere, una condizione esistenziale di distanza forzata, con effetti misurabili sul benessere, sulla qualità dell’insegnamento e sulla sostenibilità economica delle famiglie. La “Buona Scuola” ha attivato un piano straordinario di assunzioni che, nelle fasi nazionali, ha richiesto procedure centralizzate e scelte territoriali spesso non riconciliabili con il radicamento sociale e familiare dei docenti.

Oggi, mentre il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità per il triennio 2025/26–2027/28 consolida, all’articolo 13, un sistema di precedenze che riconosce al personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per soprannumerarietà un diritto di rientro per un arco temporale decennale, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede con urgenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Ministro Giuseppe Valditara un atto politico e giuridico di coerenza: applicare, con una norma di interpretazione autentica o con una clausola contrattuale integrativa immediatamente esigibile, una tutela equivalente anche ai docenti della “coorte 107” che, pur avendo ottenuto in prima assegnazione sedi coerenti con il punteggio maturato per titoli e servizio, sono stati poi dislocati lontano dalla città di residenza e, di fatto, immobilizzati per anni senza reale possibilità di rientro.

Il punto è semplice e, proprio per questo, non più eludibile: il CCNI riconosce che l’allontanamento non volontario dalla sede di titolarità produce una compressione meritevole di compensazione prioritaria, perché incide sulla vita del lavoratore e sulla continuità didattica. È un principio che il sistema scolastico ha già accettato e tradotto in regola, quando tutela per dieci anni il docente trasferito d’ufficio come soprannumerario, subordinando la precedenza a condizioni rigorose e verificabili. Se quel principio è valido per il trasferimento d’ufficio “classico”, non si comprende perché debba diventare improvvisamente irrilevante quando lo spostamento di fatto deriva dalla combinazione tra piano straordinario di reclutamento, successivi assetti territoriali e dinamiche di assegnazione dei posti che, nella concreta esperienza di migliaia di docenti, hanno prodotto effetti comparabili a un trasferimento non scelto: distanza stabile, pendolarismo cronico, frattura familiare, e una competizione per il rientro che spesso prescinde dal merito misurato in punteggio.

In questo scenario si innesta il delicatissimo tema della Legge 104/1992. Il Coordinamento lo dice con chiarezza, anche per rispetto della verità giuridica e per evitare scorciatoie mediatiche: la 104 non è un “privilegio”, ma una garanzia di tutela delle persone con disabilità e di chi presta assistenza, radicata in un impianto legislativo che protegge diritti fondamentali e condizioni di fragilità. Proprio per questo, la questione non può essere affrontata con contrapposizioni tra docenti, ma con un bilanciamento ragionevole e proporzionato degli interessi costituzionali in gioco, affinché la tutela della disabilità non si trasformi, per effetto sistemico non intenzionale, in una condizione di distanza indefinita per altri lavoratori che hanno costruito il proprio punteggio con anni di servizio e formazione.

Il diritto del lavoro pubblico non vive soltanto di procedure: vive di principi. E qui i principi sono chiamati in causa in modo diretto. La ragionevolezza dell’azione amministrativa, la parità di trattamento in situazioni omogenee, la valorizzazione del merito professionale come criterio oggettivo, l’imparzialità dell’allocazione delle risorse umane, la tutela dell’unità familiare e la dignità della persona non sono parole astratte; sono assi portanti che, quando vengono percepiti come contraddetti, alimentano contenzioso, sfiducia e disaffezione.

C’è poi un versante economico che la narrazione istituzionale tende a lasciare sullo sfondo, come se fosse un fatto privato del lavoratore: il costo del pendolarismo forzato. Quando la distanza diventa strutturale, la spesa per trasporti e alloggi temporanei non è più un disagio episodico, ma un prelievo regressivo sul reddito da lavoro, spesso concentrato su stipendi non elevati. È una distorsione che incide sulla qualità della vita, sulla stabilità delle famiglie e, indirettamente, sulla qualità del servizio, perché un docente che vive in logica di doppia residenza e di viaggio permanente è un docente cui lo Stato chiede, di fatto, un contributo economico e psicofisico extra-sistema per garantire il diritto allo studio.

Alla luce di tutto questo, la richiesta del Coordinamento al Ministero e al Ministro Giuseppe Valditara è netta e immediata: occorre riconoscere una precedenza di rientro anche ai docenti immessi in ruolo con la Legge 107/2015 che si trovino lontani dalla città di residenza per effetto di dislocazioni successive e perduranti, modellandola sulle garanzie già previste dall’articolo 13 del CCNI per chi è stato trasferito d’ufficio nel decennio, con requisiti verificabili e con un perimetro chiaro entro la provincia, in modo da evitare effetti distorsivi interprovinciali e da preservare l’architettura generale dell’accordo.

La proposta che avanziamo non è un appello generico, ma una soluzione giuridicamente ed economicamente sostenibile: una clausola di riequilibrio territoriale che istituisca, per un ciclo temporale definito, un diritto di priorità al rientro nel comune di prima assegnazione o di documentata residenza, per i docenti della coorte 107 che dimostrino continuità di domanda annuale e coerenza della richiesta con la tipologia di posto, in modo speculare ai presupposti già richiesti al personale soprannumerario. In parallelo, e proprio per non scaricare sulla sola ingegneria delle precedenze l’intero peso del problema, proponiamo l’introduzione di un meccanismo di compensazione economica selettiva e temporanea per i docenti stabilmente fuori sede per ragioni sistemiche, sotto forma di credito fiscale o rimborso parametrato ai giorni effettivi di servizio lontano dal comune di residenza, finanziabile attraverso una riallocazione mirata su capitoli di spesa del comparto o mediante un fondo dedicato, con criteri stringenti e controlli ex post.

Questa è la conclusione che il Coordinamento consegna oggi al decisore politico e all’opinione pubblica: la scuola non può essere governata come un semplice schema di caselle, perché dietro ogni casella c’è una persona, una famiglia, una comunità educativa. La precedenza decennale per il trasferimento d’ufficio ci ricorda che l’ordinamento sa riconoscere l’ingiustizia della distanza non scelta e sa trasformarla in tutela. Chiediamo che quello stesso standard di civiltà amministrativa venga applicato, senza retorica e senza conflitti tra diritti, anche ai docenti della Legge 107/2015 che da dieci anni vivono una lontananza divenuta strutturale. Non domandiamo un favore, ma una correzione di coerenza: perché la legalità, quando è giusta, non seleziona chi merita tutela in base alla storia amministrativa del proprio spostamento, ma in base alla sostanza del pregiudizio subito e alla proporzionalità della risposta pubblica.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU

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