Mobilità annuale docenti 2025/26: domanda possibile anche in assenza dell'anno di prova [Chiarimenti]
Nel 2025/26 i docenti potranno inoltrare domanda di mobilità annuale anche senza aver concluso l’anno di prova, ma solo nella stessa provincia.

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I docenti immessi in ruolo possono richiedere l’assegnazione provvisoria (mobilità annuale) per l’anno scolastico 2025/26 anche se non hanno ancora superato l’anno di prova, a condizione che la richiesta non riguardi un diverso grado di istruzione o in altra provincia. La possibilità vale in particolare per chi intende restare nella stessa provincia di titolarità, come previsto dalla normativa vigente.
Chiarimenti normativi sulla mobilità annuale per i docenti neoassunti: deroghe al vincolo triennale per ricongiungimento ai figli
Vediamo un esempio concreto - Domanda: una docente immessa in ruolo nella scuola primaria nell’autunno 2024 tramite concorso PNRR, trovandosi in congedo per maternità e avendo rimandato l’anno di prova, potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria nel settembre 2025 per ricongiungimento al figlio? Risposta: La docente può presentare domanda provinciale, in quanto il mancato superamento dell’anno di prova non è un ostacolo per questo tipo di movimento. Infatti, l’obbligo di superamento dell’anno di prova si applica solo in caso di richiesta per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Inoltre, in presenza di uno dei motivi validi previsti dalla normativa – come il ricongiungimento ai figli – la docente può beneficiare delle deroghe al vincolo triennale, permettendo la richiesta sia in ambito provinciale che, in alcuni casi, anche interprovinciale.
Il vincolo triennale per i neoassunti e le possibili deroghe
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 297/94 e dal D.lgs. 59/2017, il vincolo triennale si applica ai docenti immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/24. I docenti sono quindi tenuti a restare nella scuola di prima assegnazione per almeno tre anni, inclusivo del periodo di prova. Questo vincolo vale per il medesimo tipo di posto e classe di concorso. Tuttavia, esistono deroghe al vincolo, stabilite dall’articolo 34 del CCNL 2019/21, tra cui:
- Essere genitori di figli minori di 12 anni, con condizioni specifiche anche per figli adottivi o in affido;
- Fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92;
- Godere dei permessi previsti dal D.lgs. 151/2001 in quanto familiari conviventi di soggetti disabili;
- Essere coniuge o figlio di soggetti mutilati o invalidi civili ai sensi della Legge 118/71.
Tali deroghe rendono possibile l’assegnazione provvisoria interprovinciale anche per i docenti soggetti al vincolo triennale, purché sussistano i motivi previsti.
Motivi validi per richiedere l’assegnazione provvisoria (mobilità annuale)
Per presentare la domanda di assegnazione provvisoria, è necessario rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati minori con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge, parte di unione civile o convivente, anche con parenti o affini, se la convivenza è certificata;
- Gravi motivi di salute del docente, comprovati da adeguata documentazione sanitaria;
- Ricongiungimento ai genitori.
È importante ricordare che la richiesta può essere presentata solo per una provincia: o quella di titolarità (provinciale) oppure per una provincia diversa (interprovinciale), e non entrambe. Infine, è opportuno sottolineare che le disposizioni attualmente in vigore si basano sul CCNI 2019/21, il quale dovrà essere aggiornato. In attesa di eventuali modifiche contrattuali, gli interessati devono riferirsi alla normativa attuale per la presentazione delle istanze.