Mobilità ATA e supplenze: quando si rischia la perdita della titolarità?

Il personale scolastico deve presentare istanza se supera il triennio di incarichi a tempo determinato previsto dall'ex art. 59 ora art. 70.

17 febbraio 2026 11:00
Mobilità ATA e supplenze: quando si rischia la perdita della titolarità? - Mobilità ATA
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Chi accetta incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 70 rischia di perdere la sede dopo tre anni. Scatta l'obbligo di domanda di Mobilità ATA per riottenere la sede definitiva nel 2026/27 e regolarizzare la propria posizione amministrativa.

Dal vecchio art. 59 al nuovo art. 70: le regole per le supplenze ATA

La gestione delle carriere del personale ATA ha subito una modifica sostanziale con l'introduzione del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/21. Il nuovo impianto normativo ha abrogato il noto articolo 59 del CCNL 2007, sostituendolo con l'articolo 70. Questa disposizione regola la facoltà per i dipendenti di ruolo di accettare supplenze annuali (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in un altro profilo professionale o in un'Area superiore.

Non si tratta di un semplice cambio formale, ma di un meccanismo che impatta direttamente sulla continuità lavorativa. Il dipendente che decide di avvalersi di questa opportunità viene collocato in aspettativa non retribuita per l'intera durata dell'incarico. Tuttavia, il contratto collettivo impone un limite preciso: la titolarità della sede viene preservata per un massimo di tre anni scolastici. Questo significa che, pur lavorando altrove o con mansioni differenti (ad esempio un Collaboratore Scolastico che accetta una supplenza come Assistente Amministrativo), il posto di ruolo originale rimane "congelato" in attesa del rientro, ma non a tempo indeterminato.

I vincoli temporali per la Mobilità ATA e il calcolo del triennio

L'aspetto più critico della normativa riguarda il computo del tempo. L'accettazione di incarichi a tempo determinato, sia su posto intero che per le categorie professionali previste dall'art. 33, comporta l'applicazione della disciplina del precariato, incluse le norme sulle ferie. Il contatore dei tre anni scatta al momento della prima accettazione.

Esiste però una clausola di salvaguardia fondamentale contenuta nella dichiarazione congiunta n. 6. Questa specifica che il conteggio del triennio si azzera qualora il dipendente ottenga una nuova assegnazione della sede di titolarità. In termini pratici, se un assistente tecnico ottiene un trasferimento o un passaggio di profilo, il "timer" dei tre anni ricomincia da capo, offrendo nuovamente l'intero arco temporale per accettare ulteriori supplenze senza perdere il diritto al posto fisso.

Cosa accade al quarto anno: obbligo di domanda e perdita della sede

Quando si verifica la quarta accettazione di un incarico a tempo determinato, si entra in una fase delicata. Superato il limite del triennio garantito dall'art. 70, il dipendente perde automaticamente la titolarità della sede di appartenenza. Non si perde il ruolo, ma si perde il diritto a tornare in quella specifica scuola al termine della supplenza.

Di conseguenza, per l'anno scolastico 2026/27, il personale che si trova in questa condizione è obbligato a partecipare alle operazioni di Mobilità ATA. Sarà necessario monitorare l'uscita dell'ordinanza ministeriale imminente per presentare domanda di trasferimento nei termini previsti. Chi non dovesse presentare istanza o non ottenesse una sede tramite le preferenze espresse, si ritroverebbe in una situazione di titolarità su ambito o a disposizione, soggetta alle decisioni degli uffici scolastici territoriali per l'assegnazione della sede definitiva.

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